Art. 6. 1. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, relativi alle opere e agli interventi di cui al precedente art. 2, nonche' per l'esame e l'approvazione dei progetti necessari il commissario delegato-sindaco del comune di Napoli puo' indire conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti del legge 7 agosto 1990, n. 241 anche in deroga ai termini di cui all'art. 7, commi 7, 8 e 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Alla conferenza sono invitati e sono tenuti a partecipare tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinche', una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltabili. In caso di assenza di uno dei soggetti invitati il parere si intende favorevolmente reso. Il parere puo' essere reso positivamente anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti. 2. l progetti relativi agli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza sono appaltati dal commissario delegato-sindaco del comune di Napoli anche ai fini della variante agli strumenti urbanistici.