Art. 6.
  1.    Per    l'acquisizione   di   intese,   pareri,   concessioni,
autorizzazioni,  licenze, nulla osta e assensi, relativi alle opere e
agli  interventi  di  cui al precedente art. 2, nonche' per l'esame e
l'approvazione dei progetti necessari il commissario delegato-sindaco
del comune di Napoli puo' indire conferenza di servizi ai sensi degli
articoli  14  e  seguenti  del  legge  7 agosto 1990, n. 241 anche in
deroga  ai  termini di cui all'art. 7, commi 7, 8 e 12 della legge 11
febbraio  1994,  n.  109, e successive modificazioni ed integrazioni.
Alla  conferenza  sono  invitati  e sono tenuti a partecipare tutti i
soggetti  abilitati  ad  esprimere  pareri,  nulla  osta  e visti sul
progetto  affinche',  una volta che lo stesso sia approvato, i lavori
possano  essere immediatamente appaltabili. In caso di assenza di uno
dei  soggetti  invitati  il parere si intende favorevolmente reso. Il
parere  puo'  essere reso positivamente anche a maggioranza in deroga
alle norme vigenti.
  2.  l  progetti relativi agli interventi di cui agli articoli 2 e 3
della    presente    ordinanza   sono   appaltati   dal   commissario
delegato-sindaco  del  comune  di Napoli anche ai fini della variante
agli strumenti urbanistici.