Art. 7.
  1.  Il  commissario  delegato-sindaco  del  comune di Napoli, per i
compiti  di  cui  all'art.  2  si  avvale del comitato tecnico di cui
all'art.  1, comma 3, dell'ordinanza n. 2509 del 22 febbraio 1997, la
cui  composizione e' rideterminata con decreto commissariale nel modo
seguente:
    provveditore delle opere pubbliche della Campania o suo delegato;
    due rappresentanti del Dipartimento della protezione civile;
    un  rappresentante  del  presidente  della giunta regionale della
Campania - commissario delegato;
    comandante  dei  Corpo  provinciale  dei  vigili  del fuoco o suo
delegato;
    sovrintendente   ai   beni  architettonici  ed  ambientali  della
Campania o suo delegato;
    dirigenti dei due servizi comunali competenti per il sottosuolo;
    quattro esperti individuati dal sindaco.
  2.  Il  comitato redige l'indagine generale e sistematica di cui al
comma  2, dell'art. 2, ed esprime pareri, anche sotto i profili della
priorita'  ed  urgenza, della validita' tecnica e dalla economicita',
sui   progetti  la  cui  realizzazione  e'  affidata  al  commissario
delegato-sindaco  del  comune  di  Napoli  ai  sensi  dell'art. 2. Il
comitato svolge, ove occorra opportunamente integrato, anche funzioni
di   conferenze   di  servizi  ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle
disposizioni  di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241 anche in deroga ai termini di cui all'art. 7, commi 7, 8
e  12  della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed
integrazioni.
  3.  All'art.  8,  comma  4,  dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio
1999,  cosi'  come integrato dall'art. 1, comma 15, dell'ordinanza n.
3011,  del  21 ottobre  1999,  le  parole "venticinque unita'" e "tre
unita'"  sono  sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "sessanta
unita'" e "dieci unita'".