Art. 7. 1. Il commissario delegato-sindaco del comune di Napoli, per i compiti di cui all'art. 2 si avvale del comitato tecnico di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 2509 del 22 febbraio 1997, la cui composizione e' rideterminata con decreto commissariale nel modo seguente: provveditore delle opere pubbliche della Campania o suo delegato; due rappresentanti del Dipartimento della protezione civile; un rappresentante del presidente della giunta regionale della Campania - commissario delegato; comandante dei Corpo provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato; sovrintendente ai beni architettonici ed ambientali della Campania o suo delegato; dirigenti dei due servizi comunali competenti per il sottosuolo; quattro esperti individuati dal sindaco. 2. Il comitato redige l'indagine generale e sistematica di cui al comma 2, dell'art. 2, ed esprime pareri, anche sotto i profili della priorita' ed urgenza, della validita' tecnica e dalla economicita', sui progetti la cui realizzazione e' affidata al commissario delegato-sindaco del comune di Napoli ai sensi dell'art. 2. Il comitato svolge, ove occorra opportunamente integrato, anche funzioni di conferenze di servizi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 anche in deroga ai termini di cui all'art. 7, commi 7, 8 e 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. 3. All'art. 8, comma 4, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come integrato dall'art. 1, comma 15, dell'ordinanza n. 3011, del 21 ottobre 1999, le parole "venticinque unita'" e "tre unita'" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "sessanta unita'" e "dieci unita'".