Art. 8.
  1.  Sugli interventi di cui all'art. 2, e sugli esiti dell'indagine
generale  di  cui  all'art.  2, comma 2, deve intervenire la presa in
atto    da   parte   del   Dipartimento   della   protezione   civile
preliminarmente  ai  successivi  adempimenti  attuativi  da parte del
commissario delegato-sindaco del comune di Napoli.
  2.  Resta  fermo, anche per tutti gli ulteriori interventi affidati
al commissario delegato-sindaco del comune di Napoli, quanto previsto
dagli  articoli  9 e 10 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999 e
dagli  articoli  3  e  5  dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999,
ricomprendendo anche le aree e le infrastrutture in concessione.