Art. 8. 1. Sugli interventi di cui all'art. 2, e sugli esiti dell'indagine generale di cui all'art. 2, comma 2, deve intervenire la presa in atto da parte del Dipartimento della protezione civile preliminarmente ai successivi adempimenti attuativi da parte del commissario delegato-sindaco del comune di Napoli. 2. Resta fermo, anche per tutti gli ulteriori interventi affidati al commissario delegato-sindaco del comune di Napoli, quanto previsto dagli articoli 9 e 10 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999 e dagli articoli 3 e 5 dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, ricomprendendo anche le aree e le infrastrutture in concessione.