Art. 2. E' affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni concernenti l'assegnazione dei certificati agli aventi diritto, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'elenco allegato al presente decreto. Qualora l'importo complessivo delle somme dovute ai singoli aventi diritto non consenta l'assegnazione per pari capitale nominale, il predetto importo verra' arrotondato per eccesso ai 1.000 euro superiori e, tenuto conto di tale arrotondamento, si procedera' all'assegnazione dei certificati stessi; l'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei titoli in tal modo assegnati e quello del credito complessivo dovra' essere versato dai soggetti assegnatari in contanti, senza pagamento di dietimi di interesse. Il versamento dovra' essere effettuato presso le filiali della Banca d'Italia che provvederanno alla costituzione dei depositi di cui al successivo art. 7, contestualmente all'apertura dei depositi medesimi. La Banca d'Italia, a sua volta, provvedera' a riversare sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma le suddette somme introitate. La sezione di tesoreria provinciale di Roma emettera' quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 4.