Art. 2.
  E'  affidata  alla  Banca  d'Italia  l'esecuzione  delle operazioni
concernenti  l'assegnazione  dei  certificati agli aventi diritto, da
effettuarsi  secondo le indicazioni contenute nell'elenco allegato al
presente decreto.
  Qualora  l'importo complessivo delle somme dovute ai singoli aventi
diritto  non  consenta  l'assegnazione per pari capitale nominale, il
predetto  importo  verra'  arrotondato  per  eccesso  ai  1.000  euro
superiori  e,  tenuto  conto  di  tale  arrotondamento, si procedera'
all'assegnazione  dei  certificati  stessi;  l'importo corrispondente
alla  differenza  tra  l'ammontare dei titoli in tal modo assegnati e
quello  del  credito  complessivo  dovra' essere versato dai soggetti
assegnatari in contanti, senza pagamento di dietimi di interesse.
  Il  versamento  dovra'  essere  effettuato  presso le filiali della
Banca  d'Italia  che  provvederanno alla costituzione dei depositi di
cui  al  successivo art. 7, contestualmente all'apertura dei depositi
medesimi.
  La  Banca  d'Italia,  a  sua  volta,  provvedera' a riversare sulla
sezione   di   tesoreria   provinciale  di  Roma  le  suddette  somme
introitate.
  La  sezione di tesoreria provinciale di Roma emettera' quietanza di
entrata  al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo
5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 4.