Art. 3.
  L'importo  minimo assegnabile dei certificati di credito del Tesoro
di cui al presente decreto e' di mille euro nominali.
  Ai  sensi  dell'art.  39  del  decreto legislativo n. 213 del 1998,
citato   nelle  premesse,  l'importo  assegnato  dei  certificati  e'
rappresentato  da  iscrizioni  contabili;  tali  iscrizioni contabili
continuano  a  godere  dello  stesso trattamento fiscale, comprese le
agevolazioni  e  le  esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai
titoli di Stato.
  Il   capitale   nominale   assegnato  agli  aventi  diritto  verra'
riconosciuto  mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli
presso  la  gestione  accentrata della Banca d'Italia, intestati agli
intermediari  finanziari  indicati  nell'elenco  allegato al presente
decreto,  i  quali  accrediteranno  i  relativi  importi nei conti di
deposito intrattenuti con gli aventi diritto.