Art. 4.
  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni
fiscali  in  materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il
presente  decreto  si  applicano  le  disposizioni  di cui al decreto
legislativo  1o aprile  1996,  n.  239,  e  al decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461.
  I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e
sono  compresi  tra  i  titoli  sui  quali l'Istituto di emissione e'
autorizzato a fare anticipazioni.