Art. 5.
  Gli  interessi  sui certificati di credito sono corrisposti in rate
semestrali posticipate al 1o gennaio ed al 1o luglio di ogni anno. La
prima  semestralita'  e'  pagabile  il  1o luglio  2000 e l'ultima il
1o luglio 2007.
  Gli  interessi  semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo
conto  delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239
del 1996.
  Il  calcolo  degli interessi semestrali e' effettuato applicando il
tasso  cedolare  espresso  in  termini percentuali, comprensivo di un
numero  di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del
prestito pari a 1.000 euro.
  Il  risultato  ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali
non  inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui
detto  importo  minimo  e'  compreso  nel  valore nominale oggetto di
pagamento.   Ai   fini   del  pagamento  medesimo,  il  valore  cosi'
determinato e' arrotondato al secondo decimale.
  Gli  eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando
il  valore  in  euro degli interessi, cosi' come determinato al comma
precedente,  per  il  rapporto  di  conversione permanente lira/euro,
arrotondando,  ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire
piu' vicine.