IL DIRETTORE REGIONALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 208l/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari e, in
particolare, l'art. l0, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione CE n. 1263 del 1o luglio
1996  con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra  le  altre,  della denominazione di origine protetta "Sabina" nel
quadro  della  procedura  di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio;
  Visto  il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente
il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  300  del 30 luglio 1999, sulla
riforma  dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999,
sulla   nuova  denominazione  del  Ministero  e  del  Ministro  delle
politiche agricole e forestali;
  Vista  la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle   Comunita'   europee   -  legge  comunitaria  1995-1997  ed  in
particolare  l'art.  53,  il quale contiene apposite disposizioni sui
controlli  e  vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei prodotti
agricoli e alimentari;
  Visto  il  comma  1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il
quale  individua  nel Ministero per le politiche agricole l'autorita'
nazionale  preposta  al  coordinamento  dell'attivita' di controllo e
responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 8 del citato
art.  53 della legge n. 128/1998, dalla regione Lazio con la quale il
predetto  ente  territorialeha  indicato  quale autorita' pubblica da
designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione
di   origine  protetta  di  che  trattasi  la  camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Roma;
  Visto  il  piano  di  controllo  predisposto dalla stessa camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si
e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
quale  autorita'  nazionale  competente,  ha  riscontrato l'idoneita'
delle  modalita'  di  controllo  previste  dalla camera di commercio,
industria,  artigianato e agricoltura di Roma per l'effettuazione dei
controlli sulla D.O.P. "Sabina";
  Ritenuto  pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di
designazione  della  camera  di  commercio,  industria, artigianato e
agricoltura di Roma quale autorita' pubblica per l'espletamento delle
funzioni di controllo sulla D.O.P. "Sabina";
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si
e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Visto   il   decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  80,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  camera  di  commercio, industria, artigianato ed agricoltura di
Roma e' designata quale autorita' pubblica incaricata di espletare le
funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del
Consiglio  n.  2081/92  per  la  denominazione  di  origine  protetta
"Sabina",   registrata   in  ambito  europeo  con  regolamento  della
commissione CE n. 1263 del 1o luglio 1996.