Art. 3.
  La  designazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a
far  data  dalla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Nell'ambito  del  periodo di validita' della designazione la camera
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma e' tenuta
ad  adempiere  a  tutte le disposizioni complementari che l'autorita'
nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.