Art. 3. La designazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nell'ambito del periodo di validita' della designazione la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.