Art. 4.
  La  camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di
Roma comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a
trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo
della  denominazione di origine protetta "Sabina" mediante immissione
nel  sistema  informatico  del  Ministero  delle politiche agricole e
forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.