Art. 4. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Sabina" mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.