Art. 5.
  La camera di commerco, industria, artigianato e agricoltura di Roma
immette   nel  sistema  informatico  del  Ministero  delle  politiche
agricole  e  forestali  tutti  gli  elementi conoscitivi di carattere
tecnico   e   documentale   dell'attivita'  certificativa  ed  adotta
eventuali   opportune   misure,   da  sottoporre  preventivamente  ad
approvazione  da  parte  dell'autorita' nazionale competente, atte ad
evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi
utilizzazioni  delle  attestazioni  di conformita' all'utilizzo della
denominazione   di   origine   protetta   "Sabina"   rilasciate  agli
utilizzatori.
  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure saranno indicate dal
Ministero delle politiche agricole e forestali.
  I  medesimi  elementi  conoscitivi  individuati nel primo comma del
presente  articolo e nell'art. 4 sono simultaneamente resi noti anche
alla  regione  Lazio  nel  cui  ambito territoriale ricade la zona di
produzione della denominazione di origine protetta "Sabina".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 dicembre 1999
               Il direttore generale: Di Salvo