Art. 5. La camera di commerco, industria, artigianato e agricoltura di Roma immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Sabina" rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 4 sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lazio nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta "Sabina". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 1999 Il direttore generale: Di Salvo