Art. 2.
  Le  indicazioni  che  ai  sensi  dell'art. 11, punto 4, del decreto
legislativo  25 gennaio  1992, n. 105, possono essere riportate sulle
etichette   sono   le  seguenti:  "Puo'  avere  effetti  diuretici  e
facilitare   l'eliminazione   urinaria   dell'acido   urico".   "Puo'
facilitare i processi digestivi".