Art. 2.
  1.  I  termini  di  cui  ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo  11 febbraio 1998, n. 32, come sostituiti dall'articolo 1
del  decreto  legislativo  8 settembre  1999,  n. 346, sono ridotti a
giorni sessanta.
  2.   L'installazione   di   nuovi  impianti  di  distribuzione  dei
carburanti,   dotati   di   dispositivi  self-service  con  pagamento
posticipato  del  rifornimento,  non e' soggetta agli obblighi di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.
32,   come   sostituito   dall'articolo  2  del  decreto  legislativo
8 settembre 1999, n. 346.
  2-bis.  Gli  impianti  di  cui  la comma 2 nonche' quelli esistenti
ristrutturati  con gli stessi dispositivi devono essere dotati, oltre
che  di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di
autonome attivita' commerciali integrative su superfici non superiori
a  quelle  degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
  2-ter.  Dopo  il  comma  6  dell'articolo 1 del decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32, e' inserito il seguente:
  "6-bis.  Il  contratto  di  cessione  gratuita  di  cui  al comma 6
comporta   la  stipula  di  un  contratto  di  fornitura,  ovvero  di
somministrazione, dei carburanti".
  3.  All'articolo  3,  comma  1, del decreto legislativo 11 febbraio
1998,  n. 32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo
8 settembre  1999,  n.  346, le parole: "fino al 30 giugno 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2000".
  4.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2000 le compagnie petrolifere che
attuano   campagne   promozionali   della   vendita   di  carburante,
consistenti  nell'offerta  di omaggi al consumatore, sono obbligate a
rendere  noto  il  costo  diretto  unitario  dell'omaggio  stesso.  A
quest'ultimo   fine,   detto   costo   e'  riportato  sull'omaggio  e
menzionato,  in  modo  chiaro ed inequivoco, nei messaggi televisivi,
nei comunicati commerciali radiofonici, nonche' nella cartellonistica
stradale  ed in ogni altro messaggio pubblicitario in qualunque forma
effettuato. Per costo diretto unitario si intende il prezzo pagato al
fornitore   dell'omaggio,  maggiorato  dei  costi  di  trasporto,  di
eventuali oneri doganali e delle imposte.
  5.  Il  consumatore, che abbia conseguito il diritto all'omaggio, a
decorrere dal 30 giugno 2000 puo' optare per il ritiro dell'omaggio o
per la riduzione del prezzo da pagare per la fornitura del carburante
in misura pari al costo diretto unitario dell'omaggio di cui al comma
4.