Art. 2. 1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, sono ridotti a giorni sessanta. 2. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, dotati di dispositivi self-service con pagamento posticipato del rifornimento, non e' soggetta agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346. 2-bis. Gli impianti di cui la comma 2 nonche' quelli esistenti ristrutturati con gli stessi dispositivi devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di autonome attivita' commerciali integrative su superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 2-ter. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e' inserito il seguente: "6-bis. Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti". 3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, le parole: "fino al 30 giugno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2000". 4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le compagnie petrolifere che attuano campagne promozionali della vendita di carburante, consistenti nell'offerta di omaggi al consumatore, sono obbligate a rendere noto il costo diretto unitario dell'omaggio stesso. A quest'ultimo fine, detto costo e' riportato sull'omaggio e menzionato, in modo chiaro ed inequivoco, nei messaggi televisivi, nei comunicati commerciali radiofonici, nonche' nella cartellonistica stradale ed in ogni altro messaggio pubblicitario in qualunque forma effettuato. Per costo diretto unitario si intende il prezzo pagato al fornitore dell'omaggio, maggiorato dei costi di trasporto, di eventuali oneri doganali e delle imposte. 5. Il consumatore, che abbia conseguito il diritto all'omaggio, a decorrere dal 30 giugno 2000 puo' optare per il ritiro dell'omaggio o per la riduzione del prezzo da pagare per la fornitura del carburante in misura pari al costo diretto unitario dell'omaggio di cui al comma 4.