Art. 2. Finanziamenti 1. Ai sensi dell'art. 71, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 e' assicurato per non piu' del 70% dalle risorse previste dal comma 1 dell'art. 71 della legge medesima e per la parte rimanente da altre risorse pubbliche o private.