Art. 2.
                            Finanziamenti
  1. Ai sensi dell'art. 71, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,   il  finanziamento  degli  interventi  di  cui  all'art.  1  e'
assicurato  per  non  piu' del 70% dalle risorse previste dal comma 1
dell'art.  71  della legge medesima e per la parte rimanente da altre
risorse pubbliche o private.