Art. 3. Termini 1. Il Ministro della sanita', entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, nomina, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la commissione prevista dal comma 2 dell'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica, del Ministero della sanita', delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. La commissione e' istituita presso la medesima Conferenza. 2. Le regioni e le province autonome nel cui territorio sono situati i grandi centri urbani individuati ai sensi dell'art. 71, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sentiti i comuni interessati, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, presentano al Ministero della sanita', Dipartimento della programmazione, entro cento giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i progetti per la realizzazione dei suddetti interventi, comprensivi della parte generale e della parte specifica, cosi' come indicato nell'allegato. Per i progetti in materia di lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, la parte specifica e' definita dal progetto preliminare. 3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministero della sanita', Dipartimento della programmazione, trasmette i progetti, pervenuti secondo le modalita' e i termini previsti nel presente decreto, alla commissione di cui al comma 1 per la relativa istruttoria. La commissione trasmette il parere al Ministro della sanita' entro trenta giorni dall'acquisizione dei progetti. 4. Entro trenta giorni dalla data della formalizzazione del parere da parte della commissione, il Ministro della sanita', d'intesa con la conferenza unificata, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione medesima, individua i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui ai comma 1 dell'art. 71 della legge n. 448 del 1998, e procede alla ripartizione dei fondi tra le regioni e le province autonome interessate.