Art. 3.
                               Termini
  1.  Il  Ministro  della  sanita', entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione   del   presente   decreto,  nomina,  d'intesa  con  la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome,  la commissione prevista dal comma 2 dell'art. 71
della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  in  modo da assicurare la
rappresentanza paritetica, del Ministero della sanita', delle regioni
e  dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. La commissione e'
istituita presso la medesima Conferenza.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  nel cui territorio sono
situati  i  grandi  centri  urbani individuati ai sensi dell'art. 71,
comma  1,  della legge n. 448 del 1998, sentiti i comuni interessati,
in  coerenza  con  quanto  previsto dal decreto legislativo 19 giugno
1999,  n.  229,  presentano  al Ministero della sanita', Dipartimento
della  programmazione, entro cento giorni dalla data di pubblicazione
del  presente  decreto,  i progetti per la realizzazione dei suddetti
interventi, comprensivi della parte generale e della parte specifica,
cosi'  come  indicato  nell'allegato.  Per  i  progetti in materia di
lavori  pubblici  di  cui  alla  legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificata  dalla  legge 18 novembre 1998, n. 415, la parte specifica
e' definita dal progetto preliminare.
  3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
2,  il  Ministero  della  sanita', Dipartimento della programmazione,
trasmette  i  progetti,  pervenuti  secondo  le modalita' e i termini
previsti nel presente decreto, alla commissione di cui al comma 1 per
la  relativa  istruttoria.  La  commissione  trasmette  il  parere al
Ministro  della  sanita'  entro  trenta  giorni dall'acquisizione dei
progetti.
  4.  Entro trenta giorni dalla data della formalizzazione del parere
da  parte  della commissione, il Ministro della sanita', d'intesa con
la conferenza unificata, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla
commissione    medesima,    individua    i    progetti   ammessi   al
cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui ai comma 1 dell'art.
71 della legge n. 448 del 1998, e procede alla ripartizione dei fondi
tra le regioni e le province autonome interessate.