Art. 4.
                       Interventi di sostegno
  1.  Decorso inutilmente il termine fissato per la presentazione dei
progetti da parte delle regioni, i comuni appartenenti all'elenco dei
grandi  centri  urbani individuati dalla conferenza unificata possono
presentare,  entro  i  successivi  trenta  giorni  propri progetti al
Ministero   della   sanita',   Dipartimento   della   programmazione,
trasmettendone  copia  alla  regione.  Entro  quindici  giorni  dalla
scadenza  di detto termine per la presentazione dei progetti da parte
dei   comuni,   il   Ministero   della  sanita',  Dipartimento  della
programmazione trasmette i progetti alla commissione, di cui al comma
1  dell'art. 3, per la relativa istruttoria. La commissione trasmette
il   parere   al   Ministro   della   sanita'   entro  trenta  giorni
dall'acquisizione dei progetti.
  2.  Al fine di garantire la presentazione di almeno un progetto per
ogni  grande  centro  urbano  ammesso  al finanziamento, il Ministero
della   sanita',   Dipartimento   della  programmazione,  avvalendosi
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, assicura il necessario
supporto alle regioni o ai comuni per l'elaborazione dei progetti.
  3. La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, su proposta del
Ministro  della sanita', individua i progetti ammessi a finanziamento
nei limiti delle risorse stanziate.
  4.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applica  l'ultimo periodo
dell'art.  9-bis  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 settembre 1999
               Il Ministro: Bindi
Registrato  alla  Corte  dei  conti  l'11 novembre 1999 Registro n. 2
Sanita', foglio n. 132