Art. 4. Interventi di sostegno 1. Decorso inutilmente il termine fissato per la presentazione dei progetti da parte delle regioni, i comuni appartenenti all'elenco dei grandi centri urbani individuati dalla conferenza unificata possono presentare, entro i successivi trenta giorni propri progetti al Ministero della sanita', Dipartimento della programmazione, trasmettendone copia alla regione. Entro quindici giorni dalla scadenza di detto termine per la presentazione dei progetti da parte dei comuni, il Ministero della sanita', Dipartimento della programmazione trasmette i progetti alla commissione, di cui al comma 1 dell'art. 3, per la relativa istruttoria. La commissione trasmette il parere al Ministro della sanita' entro trenta giorni dall'acquisizione dei progetti. 2. Al fine di garantire la presentazione di almeno un progetto per ogni grande centro urbano ammesso al finanziamento, il Ministero della sanita', Dipartimento della programmazione, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, assicura il necessario supporto alle regioni o ai comuni per l'elaborazione dei progetti. 3. La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua i progetti ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse stanziate. 4. Ai fini del presente decreto si applica l'ultimo periodo dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 settembre 1999 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1999 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 132