(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                              Premessa.
    L'assistenza   sanitaria  nei  grandi  centri  urbani  soffre  di
specifiche  difficolta' che impongono la elaborazione di una politica
mirata alla riqualificazione degli interventi a tutela della salute.
    Le  grandi  citta'  sono  spesso  contraddistinte  da processi di
deterioramento che assumono connotazioni particolarmente preoccupanti
quando  riferiti  a  disfunzioni  dei  servizi  pubblici rivolti alla
tutela  della  salute dei cittadini. Gli elementi di debolezza propri
del  sistema  sanitario  delle grandi aree urbane sono individuabili,
fra  l'altro,  nella  frammentazione  dell'offerta di servizi e nella
variabilita'  delle  risposte assistenziali (con conseguenti problemi
di   appropriatezza  nell'utilizzo  delle  risorse  e  di  potenziali
iniquita'  nell'accesso  ai  servizi),  nella  presenza  di strutture
ospedaliere  di  dimensioni tali da favorire il congestionamento e la
de-personalizzazione  dei  percorsi  assistenziali, nella mancanza di
una  rete  integrata  volta a semplificare l'accesso dei cittadini ad
una  pluralita' di punti di erogazione, nella carenza di strumenti di
semplificazione   e   di   informazione  volti  a  limitare  contatti
defatiganti e inconcludenti con i singoli servizi, nella vetusta' del
patrimonio edilizio e tecnologico e nel suo insufficiente adeguamento
alle    norme    di    sicurezza,   nell'inadeguatezza   della   rete
dell'emergenza, nella crescente presenza nel territorio di condizioni
di emarginazione che richiedono l'elaborazione di politiche mirate al
miglioramento  della salute dei gruppi piu' a rischio, nella presenza
del  noto  fenomeno  delle  liste  di attesa che rinvia a problemi di
gestione delle liste e di organizzazione dei processi produttivi. Nei
centri  cittadini  risiede  una percentuale significativa di soggetti
deboli  che  nel piano sanitario nazionale 1998-2000 sono individuati
in  relazione  alle  fasi della vita (procreazione, eta' evolutiva ed
eta'  anziana)  ed  a  fenomeni  sociali quali l'immigrazione. Questi
soggetti  sono  deboli  non  tanto  in  termini  economici  quanto di
abilita'  sociali  e  di  condizioni ambientali che ne influenzano la
qualita'  della  vita.  La maggior  parte di queste persone vivono in
solitudine, soprattutto nei momenti di maggiore bisogno di assistenza
sociale   e  sanitaria,  e  necessitano  di  interventi  integrati  e
programmati   volti   a  contrastare  le  condizioni  di  particolare
svantaggio di cui soffrono.
    Ad  una  tale  varieta'  di  punti  di  debolezza si accompagnano
ritardi  piu'  o  meno  consistenti nella predisposizione di piani di
intervento, ritardi riconducibili alla complessita' del sistema, alle
diffuse   resistenze   al   cambiamento  nonche'  alle  insufficienti
capacita' programmatonie dei livelli istituzionali competenti.
    In  tale  contesto, il piano straordinario di interventi previsto
dall'art.  71  della  legge  23 dicembre  1998, n. 448, si rivolge in
particolare   ai  grandi  centri  urbani  che  presentano  criticita'
speciali  sotto  il  profilo dell'assistenza sanitaria, con specifica
attenzione a quelli del centro sud.
    La  norma  citata  individua cinque obiettivi generali cui devono
concorrere  i  programmi  da realizzare. Gli interventi devono essere
volti ad assicurare:
      a) standard  di  salute,  di qualita' ed efficienza dei servizi
indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000;
      b) la riqualificazione, la riorganizzazione ed il miglioramento
degli strumenti di coordinamento della rete dei servizi ai cittadini,
anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli gestionali;
      c) il  potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni
sanitarie  strutturali  e teonologiche, con particolare riguardo alla
accessibilita', alla sicurezza ed alla umanizzazione dell'assistenza;
      d) la riqualificazione delle strutture sanitarie;
      e) la territorializzazione dei servizi.
    Si tratta di obiettivi molto ampi, che riguardano - al contempo -
interventi   su  aspetti  strutturali  e  logistici  delle  strutture
sanitarie,  programmi  indirizzati all'innalzamento degli standard di
salute   della  collettivita',  progetti  a  carattere  organizzativo
nonche'  sperimentazione  di nuovi modelli gestionali. L'orientamento
di   fondo  e'  il  perseguimento  di  finalita'  il  piu'  possibile
trasversali rispetto alle diverse tipologie di intervento.
    In  tal  senso,  il  "Piano  straordinario  di  interventi per la
riqualificazione  dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani"
non  va  interpretato  come  un  atto  con  cui  finanziare sporadici
interventi   in   conto  capitale  per  la  ristrutturazione  e/o  il
potenziamento  di singole unita' di offerta, sussidiario al programma
di  investimenti  in edilizia e tecnologie sanitarie ex art. 20 legge
n.  67  del  1988;  al  contrario,  il  Piano e' volto a privilegiare
progetti  in  grado di interessare trasversalmente le diverse aree di
interesse sanitario.
    Piu'   precisamente,   il   Piano   straordinario   sollecita  la
predisposizione di progetti volti a favorire:
      a) il coordinamento delle attivita' svolte dai singoli soggetti
che  operano nella sanita' dei grandi centri urbani, specificatamente
tra  le aziende USL (in risposta alle evidenti esigenze di raccordo e
di  concertazione permanente delle attivita' in funzione di tutela) e
tra  le  AUSL  e  gli  altri soggetti erogatori di maggiore rilevanza
(aziende ospedaliere, policlinici, IRCCS, case di cura, etc.);
      b) il   coordinamento   degli   interventi  di  sviluppo  e  di
riqualificazione delle strutture sanitarie dei centri urbani, secondo
criteri  meno  legati  alle  scelte  delle  singole  aziende  e  piu'
rispondenti  a logiche di equa distribuzione territoriale dei servizi
(e, quindi, di accessibilita' per l'utenza);
      c) la   razionalizzazione   degli   investimenti   in  edilizia
ospedaliera   e   nelle   dotazioni   teonologiche,   attraverso   il
monitoraggio  e  la verifica della coerenza dei piani di investimento
ex art. 20, il coordinamento degli interventi sulle singole strutture
e la loro finalizzazione alle esigenze prioritarie dei centri urbani;
      d) il  coordinamento  degli  interventi  sanitari con gli altri
interventi  di  sviluppo  e  riqualificazione  territoriale dell'area
(trasporti, urbanistica, acqua, ecc.).
    A) Indicazioni generali per la predisposizione del progetto.
  Il   progetto   deve   essere   sviluppato   secondo   la  seguente
articolazione:
                       1. Analisi di contesto.
  L'analisi  del  contesto  ha  carattere  propedeutico,  e'  volta a
fornire  il  quadro  generale dei problemi sanitari del grande centro
urbano  (e  dei  fattori  tecnici, economici, sociali e ambientali ad
essi  pertinenti),  mira  ad  individuare  gli  elementi  di maggiore
criticita'  propri  della  realta'  sanitaria dell'area cittadina, e'
strumentale  alla  precisazione delle scelte strategiche. Puo' essere
sviluppata con riguardo ai seguenti punti:
      a) analisi   delle   principali  caratteristiche  del  contesto
generale  e  di  quello  specifico  che  influenzano le condizioni di
salute e l'erogazione dell'assistenza sanitaria nell'area cittadina;
      b) individuazione  e  analisi  dei  fattori  di  criticita' che
contraddistinguono  la realta' urbana negli aspetti legati ai livelli
di   salute,  di  qualita'  e  di  efficienza  dei  servizi  sanitari
(soprattutto in relazione agli obiettivi indicati come prioritari nei
documenti  di  programmazione nazionale, regionale e locale), nonche'
identificazione  degli  aspetti  che  richiedono  e che consentono un
cambiamento pianificato;
      c) identificazione   dei   vincoli   (di  carattere  normativo,
burocratico,  organizzativo,  professionale, culturale, ecc.) e delle
opportunita'   (di   coinvolgimento,   di   responsabilizzazione,  di
collaborazione  interaziendale  e intersettoriale, di sperimentazione
di   strumenti   innovativi,   di  moltiplicazione  di  occasioni  di
ammodernamento  della  rete dei servizi, di superamento di resistenze
generali al cambiamento, ecc.) che possono condizionare o favorire lo
sviluppo   delle   azioni   volte   alla   riorganizzazione   e  alla
riqualificazione dell'assistenza sanitaria.
                      2. Obiettivi prioritari.
    Sulla base del quadro di riferimento individuato nella precedente
fase  di  lavoro  (peculiarita'  e  criticita'  cittadine,  vincoli e
opportunita')  e  tenuto  conto  degli  obiettivi  specifici indicati
nell'art.  71  della legge n. 448 del 1998, devono essere precisati i
traguardi   cui  mira  il  piano  straordinario  nell'arco  temporale
considerato.
    Gli  obiettivi  da  raggiungere  devono essere esplicitati tenuto
conto  che le finalita' contenute nell'art. 71 della legge n. 448 del
1998  possono  essere perseguite solo attraverso il superamento della
frammentazione  degli interventi tipica delle realta' piu' complesse,
nonche'  attraverso  lo  sviluppo  di  forme di coordinamento intra e
inter-aziendale  delle  azioni  messe  in  atto  dai singoli soggetti
operanti nell'area territoriale dei grandi centri urbani.
    L'identificazione   degli  obiettivi  dovra'  prestare  specifica
attenzione alle esigenze di:
      potenziamento  dei  servizi  territoriali,  al fine di favorire
l'accesso  ai servizi di primo intervento e di qualificare il ricorso
all'assistenza di secondo livello;
      sviluppo  delle  attivita'  finalizzate  alla  prevenzione e al
miglioramento della qualita' della vita;
      promozione  delle  azioni  in  grado  di  rispondere  a bisogni
primari di salute della popolazione e delle categorie piu' a rischio.
                    3. Pianificazione operativa.
    Al  fine  di  evitare  il  rischio di una pianificazione ricca di
enunciazioni  di  principio  ma  priva di efficacia operativa (per la
mancanza  di  indicazioni  concrete),  il  programma straordinario e'
articolato  in  sottoprogetti,  in ognuno dei quali l'enfasi e' posta
sulle risorse quali-quantitative occorrenti, sulla fattibilita' degli
interventi,  sui  tempi  di  realizzazione  e  sulle  responsabilita'
individuate per l'attuazione del sottoprogetto.
    Lo  sviluppo  della pianificazione operativa deve comprendere una
parte  generale,  riferita  all'insieme degli interventi, e una parte
specifica, riferita ai singoli sottoprogetti.
    La  parte generale risponde all'esigenza di evitare il rischio di
una pianificazione risultante dalla mera somma di singoli progetti di
intervento  ed  e'  volta  a  garantire il coordinamento delle scelte
strategiche  in  una  logica  riferita all'intera realta' urbana e al
complesso dei servizi a tutela della salute. Nella predisposizione di
tale  parte  generale,  specifica  attenzione dovra' essere riservata
alla   individuazione   e   al   potenziamento   degli  strumenti  di
coordinamento  della  rete  dei  servizi, con particolare riferimento
all'esigenza di sostenere e garantire:
      a) il  coordinamento delle attivita' svolte da ciascun soggetto
che  opera  nella sanita' delle singole realta' cittadine, nonche' il
coordinamento  degli  interventi sanitari con gli altri interventi di
riqualificazione  dell'area  (rete  dei  trasporti. servizi pubblici,
ecc.);
      b) il  coordinamento  degli  interventi di riqualificazione del
patrimonio   edilizio   e   tecnologico   gia'   previsti   da  altri
provvedimenti  nazionali  o  regionali  e la loro finalizzazione alle
esigenze  prioritarie del centro urbano (anziche' alle esigenze delle
singole aziende coinvolte).
    La  parte  generale dovra' contenere uno schema riassuntivo degli
interventi   previsti   nei   singoli  sottoprogetti,  un  piano  dei
finanziamenti   riferito   all'intero  programma  e  all'intero  arco
temporale  di  riferimento  (distinto per singole annualita') nonche'
alle diverse modalita' di finanziamento.
    La parte specifica e' articolata in sottoprogetti che afferiscono
a  singoli  settori  di  intervento o specifiche aree di attivita'; a
titolo di esempio, i sottoprogetti possono essere riferiti a piani di
rinnovamento  delle  dotazioni  strutturali e tecnologiche, azioni di
riqualificazione  di  specifiche  sub-aree territoriali facenti parte
del  territorio  cittadino,  programmi  di  intervento  a  favore  di
specifiche  fasce  di popolazione, piani di potenziamento dei servizi
territoriali,  progetti  di sviluppo della rete dell'emergenza, piani
di  riqualificazione  di specifici settori assistenziali, progetti di
valorizzazione    del    patrimonio    immobiliare,    programmi   di
sperimentazione  di nuovi modelli organizzativi e gestionali, e cosi'
via.
    Con  riferimento  ad  ogni  singolo  sottoprogetto, devono essere
precisati i seguenti elementi:
      a) l'orizzonte  temporale  di  riferimento (variabile da caso a
caso, tenuto conto della complessita' degli interventi e della natura
dei  vincoli da superare) e il cronoprogramma delle varie fasi in cui
si articola l'intervento;
      b) le risorse finanziarie (e di altra natura) necessarie, anche
attraverso  la  predisposizione  di  un  quadro  economico  che,  ove
previsto  dalla normativa vigente, indichi i costi, comprese le spese
tecniche di progettazione e per attivita' di supporto;
      c) il cofinanziamento previsto (anche variabile da caso a caso,
tenuto  conto  della  intersettorialita'  degli  interventi  e  delle
concrete  possibilita'  di  coinvolgimento  di  finanziatori esterni,
fermo restando il vincolo del cofinanziamento minimo del 30% rispetto
al costo dell'intero piano straordinario) ed i soggetti coinvolti;
      d) gli  impegni  e  le  responsabilita'  assegnati  ai  singoli
soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento;
      e) le fasi operative di sviluppo del progetto;
      f) i risultati attesi, espressi in modo preciso, verificabile e
quantificabile  ed  esplicitati  con  riferimento alle criticita' che
l'intervento si propone di superare;
      g) gli  strumenti  di  monitoraggio  del  piano  operativo  e i
meccanismi  di  riprogettazione  in caso di scostamenti significativi
rispetto  ai  risultati  attesi  nelle  varie  fasi  di realizzazione
dell'intervento.
             B) Criteri per la valutazione dei progetti.
    I  progetti  devono  essere  sviluppati tenuto conto dei seguenti
criteri generali.
Coerenza  con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con
le finalita' programmatorie degli altri livelli istituzionali.
    Il  progetto deve essere coerente con le finalita' programmatorie
degli enti di riferimento e, in primo luogo, con le indicazioni della
programmazione   regionale.   Il  progetto  deve  corrispondere  alle
priorita' indicate dal piano sanitario nazionale, dal piano sanitario
regionale  e  dagli  altri  strumenti  di  progammazione previsti dal
decreto  legislativo  19 giugno  1999,  n.  229,  ove  approvati.  Il
progetto, inoltre, deve tenere conto dei programmi elaborati da altri
soggetti  istituzionali che concorrono al raggiungimento dei medesimi
obiettivi  generali.  Per  quanto attiene agli interventi di edilizia
sanitaria  il  progetto  deve  essere  armonizzato  con  il programma
finanziato con l'art. 20 della legge n. 67 del 1988.
    Particolare  rilevanza  assume,  pertanto,  la  presenza  di  una
coerenza  progettuale  interistituzionale  ed  intersettoriale, nella
logica di integrazione in rete di strutture, di interventi e di enti.
Impatto del progetto sull'intera area urbana.
    Il    progetto,   deve   essere   volto   alla   riqualificazione
dell'assistenza sanitaria dell'intera area ed esprimere la valenza di
"piano per la citta'".
    Un   elemento   di  preferenza  nella  valutazione  dei  progetti
consistera'  nella completezza e nella trasversalita' del programma e
nella  rilevanza  dell'area  territoriale  su  cui  si potranno avere
ricadute  positive.  Proprio in considerazione della logica sinergica
che  deve guidare la committenza pubblica, la dimensione territoriale
di riferimento, coincidente con l'area urbana, acquista un importante
valore nella assegnazione dei finanziamenti.
Integrazione e potenziamento delle reti dei servizi ai cittadini.
    Il  progetto  deve,  preferibilmente,  coinvolgere  piu'  aree di
offerta,   con   l'obiettivo   di   migliorarne   l'integrazione,  la
fruibilita'  e  il  raggiungimento  di  standard  di  qualita'  e  di
efficienza.
    Sara'  data  priorita' ai progetti riferiti all'introduzione o al
rafforzamento di reti di servizi.
    Il  programma  di  intervento deve prevedere la consultazione dei
soggetti  pubblici,  privati e collettivi interessati al progetto che
potranno  esprimere  le  proprie  aspettative  in  merito.  Un  ruolo
centrale   spetta   ai   comuni,  in  relazione  alla  centralita'  e
all'importanza del ruolo progettuale dell'ente locale.
Impatto sui servizi sanitari e sociosanitari.
    Il progetto deve partire dall'analisi del contesto ed evidenziare
le  criticita'  tipiche del territorio, tenuto conto anche dei flussi
straordinari  di  domanda. Il progetto deve riguardare interventi che
consentano un significativo impatto sull'offerta di servizi sanitari,
tenuto  conto  delle  aspettative dei cittadini e degli operatori del
settore  anche  ai fini dell'integrazione delle diverse politiche per
la  salute. La soluzione progettuale deve privilegiare la continuita'
assistenziale  tra  ospedale  e territorio, intensificare il rapporto
tra  servizi  di  prevenzione,  cura e riabilitazione e promuovere la
solidarieta' e l'umanizzazione.
Sperimentazione    di    strumenti   di   coordinamento,   interventi
organizzativi e modelli gestionali.
    Il progetto sara' valutato riservando particolare attenzione alle
proposte  di  modelli  organizzativi  innovativi.  Il  progetto  puo'
prevedere  programmi  aventi  ad oggetto nuovi modelli gestionali che
prevedano   forme   di  collaborazione  tra  strutture  del  servizio
sanitario  nazionale  e  soggetti  privati,  in  coerenza  con quanto
previsto dall'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  come  modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229.
Cofinanziamento.
    La  dimensione  del  cofinanziamento, che in ogni caso non potra'
essere  inferiore  al  30%  del  valore  complessivo del progetto, e'
elemento   considerato  in  sede  di  valutazione  dei  progetti.  La
capacita'  dell'ente richiedente di coprire una parte delle spese con
fondi  propri  o  di altri soggetti pubblici e/o privati, fornisce un
indicatore del grado di responsabilizzazione dell'ente richiedente.
    Nell'ambito  dell'analisi delle risorse devono essere evidenziate
tutti  i  finanziamenti  in corso, concorrenti al miglioramento della
rete  dei  servizi  sanitari  nonche'  ogni  finanziamento  in  corso
destinato  ad azioni che interagiscano con le politiche per la tutela
della salute.
    Ai fini del presente provvedimento concorrono alla formazione del
cofinanziamento,  previsto  nella  misura  minima  del  30%, tutte le
risorse  pubbliche  e private mobilitate ex novo (ovvero dopo la data
di  approvazione  della  legge  n. 448 del 1996) per le finalita' del
presente   decreto   ad   integrazione  degli  stanziamenti  previsti
dall'art. 71 della succitata legge.
    Non possono in ogni caso essere compresi nel cofinanziamento:
      le  disponibilita'  di parte corrente per la quota capitaria di
finanziamento dei livelli di assistenza;
      i  finanziamenti  e  i cofinanziamenti di cui all'art. 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67 (i cofinanziamenti sono esclusi nei limiti
della quota obbligatoria del 5%);
      ogni   altra   risorsa   pubblica   o  privata  destinata  alla
realizzazione di interventi compresi nel progetto e ad essi assegnata
in data anteriore al 23 dicembre 1998.
Trasferibilita'.
    In  sede di valutazione e selezione dei progetti, si considerera'
con   particolare   attenzione  il  livello  di  trasferibilita'  dei
progetti.  Detto  criterio  e'  coerente  con  la  logica  che  guida
l'erogazione  dei  fondi,  finalizzati  non  tanto  a dare risposte a
specifici  e  isolati  problemi,  quanto  a  sperimentare  e  rendere
riproducibili  orientamenti,  sistemi  di  coordinamento, innovazioni
gestionali  e  quant'altro  sia  in  grado  di produrre significativi
miglioramenti nella qualita' dell'assistenza sanitaria erogata con un
utilizzo mirato di risorse.
                  C) Finanziamento e monitoraggio.
    Al fine di favorire una allocazione delle risorse che tenga conto
delle  diverse esigenze di riqualificazione dell'assistenza sanitaria
nelle  specifiche  realta' urbane, nonche' del conseguente fabbisogno
finanziario,   i   progetti   dovranno   essere   sviluppati  facendo
riferimento  ad  un  finanziamento  che,  in  linea di principio, non
potra' superare:
      200   miliardi,   se  riferito  ad  un'area  urbana  di  grandi
dimensioni;
      150  miliardi  se  riferito  ad  un'area urbana di medio-grandi
dimensioni:
      50 miliardi se riferito ad un'area urbana di medie dimensioni.
    I  limiti  sopra citati sono comunque riferiti a progetti che non
beneficiano di altri finanziamenti e che attengono ad aree urbane con
elevati livelli di criticita' nella rete dell'assistenza sanitaria.
    Al  fine  di  raggiungere  risultati significativi e tenuto conto
della  complessita'  dei  progetti,  il  piano  di  finanziamenti  si
riferisce all'intero stanziamento pluriennale.
    Al  termine  di  ogni anno, prima di procedere all'erogazione dei
fondi   riferiti   all'anno   successivo,   il   Dipartimento   della
programmazione,  avvalendosi  dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari
regionali,  verifica  lo  stato  di  realizzazione  dei progetti e la
congruita'   di   quanto  realizzato  con  quanto  previsto  in  sede
progettuale.
    In  caso  di ritardi ingiustificati, previa diffida ad adempiere,
viene  sospesa  l'erogazione  del  finanziamento, sentito l'organo di
verifica e informata la Conferenza unificata.
    In  caso  di fondi residui, saranno finanziati ulteriori progetti
da programmare nelle forte e nei tempi previsti dal presente decreto.
    I  progetti  possono  essere  oggetto  di accordi di programma ai
sensi dell'art. 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
    Con  apposito provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dalla
pubblicazione  del presente decreto, il Ministero della sanita' eroga
alle  regioni  interessate  la  somma  di  15 miliardi finalizzati ad
assicurare le risorse per la progettazione.
Azioni di sostegno.
    Il  Ministero  della sanita', Dipartimento della programmazione e
l'Agenzia  per  i  servizi  sanitari  regionali  assicurano  forme di
sostegno  per  lo  sviluppo  della  progettazione anche attraverso la
promozione di apposito nucleo interregionale.
    Al  fine  di  favorire  il  raccordo  tra regione, comune e altri
soggetti  istituzionali  interessati, la regione e il comune attivano
gli  strumenti  di  semplificazione  delle  procedure  previsti dalla
normativa vigente.
    Al  fine  di consentire l'attivazione di tempestivi interventi di
sostegno  da  parte  dell'amministrazione  centrale,  le regioni sono
tenute  a  comunicare  al Ministero della sanita', Dipartimento della
programmazione,  l'eventuale  insorgenza  di situazioni di criticita'
che non consentano la realizzazione o la prosecuzione del progetto.