Art. 2. Validita' e corrispondenza dei diplomi per la sperimentazione di ordinamento e di struttura 1. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari. 2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di studio quinquennali ad indirizzi magistrale e artistico sono comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e validi, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facolta' universitaria. 3. Con il decreto che individua annualmente le materie affidate ai commissari esterni e con il decreto che individua la materia oggetto della seconda prova scritta, sono indicati gli istituti presso i quali si svolgono esami di Stato, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite, ai sensi dell'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.