Art. 2.
Validita'  e  corrispondenza  dei  diplomi  per la sperimentazione di
                     ordinamento e di struttura
  1.  I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi
dell'art.  278  del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, hanno
valore   pari   a   quelli   che  si  conseguono  a  conclusione  dei
corrispondenti corsi ordinari.
  2.  I diplomi conseguiti al termine di corsi di studio quinquennali
ad   indirizzi   magistrale   e   artistico  sono  comprensivi  anche
dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1
della  legge  11 dicembre  1969,  n.  910,  e  validi,  pertanto, per
l'iscrizione a qualsiasi facolta' universitaria.
  3.  Con il decreto che individua annualmente le materie affidate ai
commissari  esterni e con il decreto che individua la materia oggetto
della  seconda  prova  scritta,  sono  indicati gli istituti presso i
quali   si   svolgono   esami  di  Stato,  a  conclusione  dei  corsi
sperimentali  e  i  titoli  di studio che si conseguono al termine di
detti corsi in base alle corrispondenze stabilite, ai sensi dell'art.
279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.