Art. 3.
                 Sperimentazioni di solo ordinamento
  1.  Negli  istituti  che attuano sperimentazioni "autonome" di solo
ordinamento  o  "non  assistite"  (dette anche minisperimentazioni) e
sperimentazioni  "assistite"  (dette  anche  coordinate), le prove si
svolgono  secondo  le  modalita'  previste  per  le  classi dei corsi
ordinari e vertono sulle discipline indicate nel decreto ministeriale
di  cui  al  precedente  art.  2, comma 3 e sui relativi programmi di
insegnamento.
  2.  Nei  predetti  istituti  i  candidati esterni, nella domanda di
partecipazione  agli  esami, devono dichiarare se intendono sostenere
gli  esami  sui  programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi
previsti per i corsi ordinari.
  3.  Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto
della  seconda  prova  scritta  (ad  esempio  la matematica del Piano
nazionale   informatica   nei   licei   scientifici,  negli  istituti
magistrali  e  tecnici)  le  prove  di  esame  vertono  sui contenuti
specifici di tale materia.
  4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua
straniera  nei  licei  classici,  negli  istituti  magistrali e negli
istituti   tecnici,   nonche'   per  le  sperimentazioni  consistenti
nell'aggiunta di una seconda lingua straniera nei licei scientifici e
negli  istituti  tecnici,  la  lingua  straniera  puo' essere oggetto
d'esame,  sia  in  sede  di  terza prova scritta che di colloquio, se
nella  commissione risulta presente il docente in possesso dei titoli
richiesti   per  l'insegnamento  della  e/o  delle  lingue  straniere
interessate.