Art. 3. Sperimentazioni di solo ordinamento 1. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" (dette anche coordinate), le prove si svolgono secondo le modalita' previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, comma 3 e sui relativi programmi di insegnamento. 2. Nei predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari. 3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano nazionale informatica nei licei scientifici, negli istituti magistrali e tecnici) le prove di esame vertono sui contenuti specifici di tale materia. 4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici, negli istituti magistrali e negli istituti tecnici, nonche' per le sperimentazioni consistenti nell'aggiunta di una seconda lingua straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la lingua straniera puo' essere oggetto d'esame, sia in sede di terza prova scritta che di colloquio, se nella commissione risulta presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della e/o delle lingue straniere interessate.