Art. 6.
              Adempimenti preliminari delle commissioni
  1.  Le  commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle
prove   scritte   per  operare  un  diretto  riscontro  dei  progetti
sperimentali attuati. A tal fine le commissioni procedono ai seguenti
adempimenti:
    esame del documento del Consiglio di classe previsto dal comma 2,
dell'art.  5,  del  decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998,  n.  323,  con  particolare  riferimento ai contenuti specifici
della  sperimentazione  e  ai  risultati  raggiunti in relazione agli
obiettivi prefissati;
    riscontro   di   eventuali   lavori   realizzati   dagli   alunni
singolarmente o in gruppo;
    esame  di  tutti  gli  atti relativi allo scrutinio finale e alla
carriera   scolastica   di   ciascun  alunno,  rilevata  dal  credito
scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.