Art. 2. 1.1. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, dopo le parole "provvedimento CIP 6/92" sono aggiunte le seguenti: ", e secondo le modalita' di aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara di cui al precedente comma 5". 2. L'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 e' soppresso e sostituito dal seguente: "2. All'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, le parole "dell'accordo di programma sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "degli accordi di programma . Conseguentemente e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. Qualora la valutazione di compatibilita' ambientale sui progetti degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti ovvero degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato da rifiuti con recupero di energia indichi l'opportunita' di valutare localizzazioni alternative, il commissario delegato - presidente della regione Campania definisce la proposta di rilocalizzazione, acquisisce dal Ministro dell'ambiente il parere di compatibilita' ambientale, promuove la stipula degli accordi di programma e procede alla stipula del contratto con l'aggiudicatario della gara del servizio di smaltimento rifiuti. Tale rilocalizzazione non comporta oneri aggiuntivi per il commissario delegato - presidente della regione Campania ". 3. Il commissario delegato - presidente della regione Campania mette in atto ogni intervento per accelerare l'avvio dei lavori degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e definisce con l'aggiudicataria la riduzione dei termini di realizzazione dei medesimi impianti. La riduzione dei termini deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il commissario delegato - presidente della regione Campania. 4. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, analogamente a quanto disposto dal prefetto di Napoli delegato, dispone un contributo, a carico dei comuni che conferiscono i rifiuti, da erogare ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti per la produzione di energia. Detto contributo, stabilito nella misura di 10 lire per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti di produzione di CDR, sara' erogato nella misura di lire 5 per chilogrammo ai comuni sede di impianto di produzione di CDR e nella misura di 5 lire per chilogrammo ai comuni sede di impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti.