Art. 2.
  1.1. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998,
dopo le parole "provvedimento CIP 6/92" sono aggiunte le seguenti: ",
e  secondo  le  modalita'  di  aggiornamento  ivi previste e comunque
vigenti  alla  data  di  pubblicazione  del  bando  di gara di cui al
precedente comma 5".
  2.  L'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 e'
soppresso e sostituito dal seguente:
  "2.  All'art.  3,  comma  3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio
1999,   le   parole  "dell'accordo  di  programma  sono  soppresse  e
sostituite   dalle   seguenti:   "degli   accordi   di   programma  .
Conseguentemente  e'  aggiunto  il seguente comma: "3-bis. Qualora la
valutazione  di compatibilita' ambientale sui progetti degli impianti
di  produzione  del  combustibile  derivato  dai rifiuti ovvero degli
impianti  dedicati  di  utilizzazione  del  combustibile  derivato da
rifiuti  con  recupero  di energia indichi l'opportunita' di valutare
localizzazioni  alternative,  il  commissario  delegato  - presidente
della  regione  Campania  definisce  la proposta di rilocalizzazione,
acquisisce  dal  Ministro  dell'ambiente  il parere di compatibilita'
ambientale,  promuove la stipula degli accordi di programma e procede
alla  stipula  del  contratto  con  l'aggiudicatario  della  gara del
servizio  di  smaltimento rifiuti. Tale rilocalizzazione non comporta
oneri  aggiuntivi  per  il  commissario  delegato  - presidente della
regione Campania ".
  3.  Il  commissario  delegato  -  presidente della regione Campania
mette in atto ogni intervento per accelerare l'avvio dei lavori degli
impianti  di  produzione  del  combustibile  derivato  dai  rifiuti e
definisce   con   l'aggiudicataria   la   riduzione  dei  termini  di
realizzazione  dei  medesimi  impianti. La riduzione dei termini deve
avvenire  senza  oneri  aggiuntivi  per  il  commissario  delegato  -
presidente della regione Campania.
  4.  Il  commissario  delegato  - presidente della regione Campania,
analogamente  a  quanto  disposto  dal  prefetto  di Napoli delegato,
dispone  un  contributo,  a  carico  dei  comuni  che  conferiscono i
rifiuti,  da  erogare  ai  comuni nel cui territorio sono ubicati gli
impianti  di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e degli
impianti  dedicati  di  utilizzazione  del  combustibile derivato dai
rifiuti  per  la  produzione  di energia. Detto contributo, stabilito
nella  misura  di  10  lire per chilogrammo di rifiuto conferito agli
impianti  di  produzione di CDR, sara' erogato nella misura di lire 5
per  chilogrammo  ai  comuni  sede di impianto di produzione di CDR e
nella  misura  di  5  lire per chilogrammo ai comuni sede di impianti
dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti.