Art. 3.
  1.  Il  prefetto  di  Napoli  delegato  assicura lo smaltimento dei
rifiuti fino all'entrata in esercizio degli impianti di produzione di
CDR  di  cui al precedente art. 2, mediante il massimo utilizzo delle
discariche  in  esercizio,  anche  oltre  i  limiti quantitativi gia'
assentiti,  previo  parere  di  apposito  gruppo,  non ricompreso nel
numero  delle  55  unita',  composto  da  sette  unita'  di personale
proveniente  da  amministrazioni pubbliche, universita' ed altri enti
pubblici, specializzati.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1 il prefetto di Napoli
delegato  e'  autorizzato  anche  a prorogare, ovvero a rinnovare, le
concessioni e/o le convenzioni gia' stipulate nell'ambito dello stato
di emergenza.