Art. 3. 1. Il prefetto di Napoli delegato assicura lo smaltimento dei rifiuti fino all'entrata in esercizio degli impianti di produzione di CDR di cui al precedente art. 2, mediante il massimo utilizzo delle discariche in esercizio, anche oltre i limiti quantitativi gia' assentiti, previo parere di apposito gruppo, non ricompreso nel numero delle 55 unita', composto da sette unita' di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, universita' ed altri enti pubblici, specializzati. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 il prefetto di Napoli delegato e' autorizzato anche a prorogare, ovvero a rinnovare, le concessioni e/o le convenzioni gia' stipulate nell'ambito dello stato di emergenza.