Art. 6.
  1. Per le maggiori attivita' connesse agli interventi da realizzare
il  divieto  di  cumulo  di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2774 del
31 marzo  1998  non si applica all'indennita' corrisposta al prefetto
di  Napoli  delegato  ed  ai vice-commissari dallo stesso nominati ai
sensi  degli  articoli  5  e  6,  comma 1, dell'ordinanza n. 2425 del
18 marzo 1996. Lo stesso divieto non si applica ai vicecommissari, ai
sub-commissari  ed al dirigente che sovraintende alle attivita' della
struttura   commissariale   nominati   dal   commissario  delegato  -
presidente della regione Campania.
  2.   All'art.   12,   comma  2„-bis,  dell'ordinanza  n.  2948  del
25 febbraio   1999,   cosi'  come  aggiunto  dall'art.  1,  comma  17
dell'ordinanza  n.  3011  del  21 ottobre  1999,  dopo  le parole "Il
compenso   spettante",   sono   aggiunte   le  seguenti  parole:  "al
vice-commissario   nominato   ai   sensi   dell'art.   3,   comma  2,
dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998,".
  3.  Al  personale  di  cui  si  avvale  il  commissario  delegato -
presidente  della  regione  Campania  si applica un'indennita' pari a
quella prevista dal comma 3, dell'art. 16, della legge 7 agosto 1990,
n.  253,  in  aggiunta  al  limite  di  cui  al  comma 2, dell'art. 3
dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998.
  4.  Conseguentemente,  all'art.  3, comma 2, dell'ordinanza n. 2774
del  31 marzo 1998 sono soppresse le parole: "e che comunque non puo'
essere cumulato con alcun altro compenso a carico dei fondi stanziati
per interventi straordinari".
  5. All'art. 6, comma 1 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999,
come  integrata  dal  comma  11,  art.  1  dell'ordinanza n. 3011 del
21 ottobre 1999, e' aggiunto il seguente periodo: "Per la istruttoria
tecnicoamministrativa  degli  interventi  i  prefetti  delle province
possono  avvalersi dei competenti uffici regionali e provinciali. Per
le  approvazioni dei progetti, per le autorizzazioni e per ogni altra
procedura  afferente,  ciascun  prefetto  si  avvale  di un gruppo di
valutazione  composto  da  tre  unita'  di  personale  della pubblica
amministrazione, cui sara' corrisposto un compenso mensile nel limite
di  70  ore  di  straordinario  effettivamente reso, sulla base degli
importi  orari delle qualifiche di appartenenza, a valere sui fondi a
disposizione  del  commissario  delegato  -  presidente della regione
Campania".