Art. 7.
  1.  All'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999
le  parole  "sei  unita'" sono soppresse e sostituite dalle seguenti:
"dieci unita'".
  2.  Il  Ministero  dell'ambiente si avvale fino al 31 dicembre 2000
del   personale  e  degli  esperti  di  cui  all'art.  12,  comma  3,
dell'ordinanza  n.  2948  del  25 febbraio 1999, cosi' come integrato
dall'art.  10,  comma  4,  dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999,
dall'art.  1,  comma  17,  dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999
nonche'  dalla presente ordinanza, con le medesime modalita' previste
dall'art.  12,  comma  3,  della  citata ordinanza n. 2948. Gli oneri
derivanti  dall'applicazione  del presente articolo, restano a carico
del prefetto di Napoli delegato.