Art. 7. 1. All'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 le parole "sei unita'" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "dieci unita'". 2. Il Ministero dell'ambiente si avvale fino al 31 dicembre 2000 del personale e degli esperti di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come integrato dall'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dall'art. 1, comma 17, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 nonche' dalla presente ordinanza, con le medesime modalita' previste dall'art. 12, comma 3, della citata ordinanza n. 2948. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, restano a carico del prefetto di Napoli delegato.