Art. 8. 1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali. 2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 1999 Il Ministro: Russo Jervolino