Art. 8.
  1.  Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti
dai  commissari  delegati  fino  alla  data  di  pubblicazione  della
presente  ordinanza con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti
giurisdizionali.
  2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni contenute nelle precedenti
ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 21 dicembre 1999
                                         Il Ministro: Russo Jervolino