Art. 2.
                Durata, decorrenza, tempi e procedure
                    di applicazione del contratto
    1. Il   presente   contratto   concerne  il  periodo  1   gennaio
1998-31 dicembre  2001  per  la  parte  normativa  ed e' valido dal 1
 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
    2. Gli  effetti  giuridici  decorrono  dal giorno successivo alla
data   di  stipulazione,  salvo  diversa  prescrizione  del  presente
contratto.
    3. Gli  istituti  a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato  ed  automatico sono applicati dagli enti destinatari entro
trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
    4. Il  presente  contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente
di  anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti
con  lettera  raccomandata,  almeno  tre  mesi  prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono
in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
    5. Per  evitare  periodi  di vacanza contrattuale, le piattaforme
sono  presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti  negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad
azioni dirette.
    6. Dopo  un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se
successiva,  ai  dirigenti del comparto sara' corrisposta la relativa
indennita'  secondo  le  scadenze previste dall'accordo sul costo del
lavoro  del  23 luglio  1993. Per le modalita' di erogazione di detta
indennita', l'A.RA.N stipula apposito accordo ai sensi degli articoli
51 e 52, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
    7. In  sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore
punto   di   riferimento   del   negoziato   sara'  costituito  dalla
comparazione   tra   l'inflazione   programmata  e  quella  effettiva
intervenuta  nel  precedente  biennio,  secondo  quanto  previsto dal
citato accordo del 23 luglio 1993.