Art. 23.
                             Formazione
    Il  comma  2  dell'art.  32  del CCNL del 10 aprile 1996 e' cosi'
sostituito:
    "In  conformita'  a  quanto  previsto  dal  protocollo sul lavoro
pubblico  del  12 marzo  1997,  nel  quadriennio  1998-2001, gli enti
destinano  annualmente  alle finalita' previste dal presente articolo
una  quota  almeno  pari all'1% della spesa complessiva del personale
dirigenziale.   Le  somme  destinate  alla  formazione  e  non  spese
nell'esercizio   finanziario   di   riferimento,  sono  vincolate  al
riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalita'.".