Art. 23. Formazione Il comma 2 dell'art. 32 del CCNL del 10 aprile 1996 e' cosi' sostituito: "In conformita' a quanto previsto dal protocollo sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, nel quadriennio 1998-2001, gli enti destinano annualmente alle finalita' previste dal presente articolo una quota almeno pari all'1% della spesa complessiva del personale dirigenziale. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalita'.".