Art. 25. Effetti nuovi trattamenti economici 1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dell'art. 24 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' premio di fine servizio, sull'indennita' alimentare di cui all'art. 29, comma 4 del CCNL del 10 aprile 1996, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 24 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. Si conferma la disciplina di cui all'art. 36, comma 3, del CCNL del 10 aprile 1996.