Art. 25.
                 Effetti nuovi trattamenti economici
    1. Le     misure     degli    stipendi    tabellari    risultanti
dall'applicazione   dell'art.  24  hanno  effetto  sulla  tredicesima
mensilita',  sul  trattamento  ordinario  di  quiescenza,  normale  e
privilegiato,    sull'indennita'    premio    di    fine    servizio,
sull'indennita'  alimentare  di cui all'art. 29, comma 4 del CCNL del
10 aprile  1996, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
    2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 24
sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti
dal medesimo articolo al personale comunque cessato dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti
dell'indennita'  premio  di  fine  servizio  e  di  licenziamento  si
considerano  solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio.
    3. Si  conferma  la  disciplina  di cui all'art. 36, comma 3, del
CCNL del 10 aprile 1996.