Art. 29.
                      Retribuzione di risultato
    1. Gli  enti  definiscono  i  criteri per la determinazione e per
l'erogazione annuale della retribuzione di risultato.
    2. Nella  definizione  dei  criteri  di  cui al comma 1, gli enti
devono  prevedere  che  la  retribuzione  di  risultato  possa essere
erogata  solo  a  seguito  di  preventiva definizione degli obiettivi
annuali,  nel  rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del
decreto   legislativo   n.  29/1993,  e  della  positiva  verifica  e
certificazione  dei  risultati di gestione conseguiti in coerenza con
detti  obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione di
cui all'art. 23 del CCNL del 10 aprile 1996 come sostituito dall'art.
14.  Nella  determinazione dei criteri gli enti devono anche valutare
la  correlazione  tra  la  retribuzione  di  risultato  e  i compensi
professionali  percepiti  ai  sensi  dell'art. 37 del presente CCNL e
dell'art. 18 della legge n. 109/1994.