Art. 32.
            Onnicomprensivita' del trattamento economico
    1. Le  somme  acquisite dagli enti a seguito dell'adeguamento dei
rispettivi   ordinamenti   al  principio  di  onnicomprensivita'  del
trattamento  economico  dei dirigenti previsto dall'art. 24, comma 3,
del  decreto  legislativo  n.  29  del  1993,  integrano  le  risorse
destinate  al  finanziamento  della  retribuzione  di  posizione e di
risultato secondo la disciplina dell'art. 26.
    2.  Le  risorse  di  cui  al  comma  1,  correlate agli incarichi
previsti  dal citato art. 24 del decreto legislativo n. 29/1993, sono
utilizzate per:
      a) determinare, ai sensi dell'art. 27, i valori economici delle
funzioni  dirigenziali nei limiti in cui si tratti di compensi aventi
carattere di stabilita' e continuita';
      b) incrementare,  ai  sensi  dell'art.  29,  la retribuzione di
risultato   dei   dirigenti   che   abbiano   contribuito  alla  loro
acquisizione,   quando   si   tratti  di  compensi  aventi  carattere
episodico.