Art. 32. Onnicomprensivita' del trattamento economico 1. Le somme acquisite dagli enti a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti al principio di onnicomprensivita' del trattamento economico dei dirigenti previsto dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato secondo la disciplina dell'art. 26. 2. Le risorse di cui al comma 1, correlate agli incarichi previsti dal citato art. 24 del decreto legislativo n. 29/1993, sono utilizzate per: a) determinare, ai sensi dell'art. 27, i valori economici delle funzioni dirigenziali nei limiti in cui si tratti di compensi aventi carattere di stabilita' e continuita'; b) incrementare, ai sensi dell'art. 29, la retribuzione di risultato dei dirigenti che abbiano contribuito alla loro acquisizione, quando si tratti di compensi aventi carattere episodico.