Art. 41.
                           Disapplicazioni
    1. Dalla  data  di  stipulazione  del  presente  CCNL,  ai  sensi
dell'art. 72, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, cessano di
produrre   effetti   nei   confronti   del  personale  con  qualifica
dirigenziale le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora
vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.
    2. Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili, nei confronti
del  personale  con  qualifica  dirigenziale,  le norme dei contratti
collettivi  nazionali di lavoro e quelle emanate dai singoli enti del
comparto,  in  esercizio  di  potesta'  legislativa  o regolamentare,
incompatibili con il presente CCNL.