Art. 41. Disapplicazioni 1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, cessano di produrre effetti nei confronti del personale con qualifica dirigenziale le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro. 2. Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili, nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro e quelle emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potesta' legislativa o regolamentare, incompatibili con il presente CCNL.