Art. 5.
  Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto
                  collettivo decentrato integrativo
    1. I  contratti  collettivi  decentrati  integrativi hanno durata
quadriennale  e  si  riferiscono  a  tutti  gli istituti contrattuali
rimessi  a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale.
Sono  fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro
natura,  richiedano  tempi diversi o verifiche periodiche. L'utilizzo
delle   risorse   indicate  nell'art.  4,  comma  1,  lettera  f)  e'
determinato  in  sede  di  contrattazione  integrativa decentrata con
cadenza annuale.
    2. L'ente  provvede a costituire la delegazione di parte pubblica
abilitata  alle  trattative  di cui al comma 1 entro trenta giorni da
quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed
a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 11, comma 2, per
l'avvio  del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
    3. Il    controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della
contrattazione  collettiva  decentrata  integrativa  con i vincoli di
bilancio e' effettuato dal collegio dei revisori ovvero, laddove tale
organo  non  sia  previsto,  dai  servizi per il controllo interno di
regolarita' amministrativa e contabile istituiti ai sensi dell'art. 2
del  decreto  legislativo  n.  286/1999.  A  tal  fine,  l'ipotesi di
contratto    collettivo   decentrato   integrativo   definita   dalla
delegazione  trattante  e'  inviata  a  tali  organismi  entro cinque
giorni,   corredata   da   apposita  relazione  illustrativa  tecnico
finanziaria.  Trascorsi  quindici  giorni  senza rilievi, l'organo di
governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante
di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
    4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere
apposite  clausole  circa  tempi,  modalita'  e procedure di verifica
della  loro  attuazione.  Essi conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione   dei   successivi   contratti   collettivi   decentrati
integrativi.
    5. Gli  enti  sono  tenuti a trasmettere all'A.RA.N, entro cinque
giorni   dalla   sottoscrizione,   il   testo   contrattuale  con  la
specificazione  delle  modalita'  di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
    6. I  contratti  decentrati  stipulati  ai  sensi  del  CCNL  del
10 aprile  1996 conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione
presso  ciascun  ente del contratto collettivo decentrato integrativo
di cui al presente articolo.