Art. 7.
                            Informazione
    1. L'ente  informa  periodicamente  e  tempestivamente i soggetti
sindacali  di  cui  all'art.  11,  comma  2,  sugli  atti  di valenza
generale,  anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di
lavoro  dei dirigenti ed il proprio modello organizzativo. Ai fini di
una piu' compiuta informazione, le parti, su richiesta di ciascuna di
esse, si incontrano con cadenza almeno annuale.
    2. Nel  caso in cui si tratti di materie per le quali il presente
CCNL   prevede   la  concertazione  o  la  contrattazione  collettiva
decentrata integrativa, l'informazione deve essere preventiva.