Art. 7. Informazione 1. L'ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 11, comma 2, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti ed il proprio modello organizzativo. Ai fini di una piu' compiuta informazione, le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale. 2. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa, l'informazione deve essere preventiva.