Art. 3.
                      Abbonamenti a data libera
  1. Per  gli  abbonamenti privi delle indicazioni di cui all'art. 2,
comma  1,  l'organizzatore,  per  ogni  ingresso,  rilascia, mediante
misuratore fiscale o biglietteria automatizzata, un titolo di accesso
recante  la  dicitura  "abbonato",  con  l'indicazione  degli estremi
dell'abbonamento.
  Il  presente  decreto  ha  effetto  dal  1o  gennaio  2000  e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 29 dicembre 1999
               Il direttore generale: Romano