Art. 3. Abbonamenti a data libera 1. Per gli abbonamenti privi delle indicazioni di cui all'art. 2, comma 1, l'organizzatore, per ogni ingresso, rilascia, mediante misuratore fiscale o biglietteria automatizzata, un titolo di accesso recante la dicitura "abbonato", con l'indicazione degli estremi dell'abbonamento. Il presente decreto ha effetto dal 1o gennaio 2000 e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 1999 Il direttore generale: Romano