Articolo 10
                Periodo di ricostruzione dei consumi
    10.1  La  ricostruzione  dei  consumi  deve avere come periodo di
riferimento  l'intervallo  di tempo compreso tra il momento in cui si
e'  verificato  il  guasto  o  la  rottura  del  gruppo di misura, se
determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede
alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
    10.2 Se il momento in cui si e' verificato il guasto o la rottura
del  gruppo  di  misura non e' determinabile con certezza, il periodo
con   riferimento   al   quale   l'esercente   puo'   procedere  alla
ricostruzione  dei consumi non puo' superare i trecentosessantacinque
giorni  precedenti la data in cui e' stata effettuata la verifica del
gruppo  di  misura  e  puo' comprendere l'eventuale ulteriore periodo
compreso  tra  la  data  di  effettuazione della verifica e quella di
sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.