Articolo 10 Periodo di ricostruzione dei consumi 10.1 La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si e' verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. 10.2 Se il momento in cui si e' verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non e' determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente puo' procedere alla ricostruzione dei consumi non puo' superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui e' stata effettuata la verifica del gruppo di misura e puo' comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.