Articolo 11
               Modalita' di ricostruzione dei consumi
    11.1  Per  il  periodo  di ricostruzione individuato ai sensi del
precedente  articolo  10,  i  consumi devono essere ricostruiti sulla
base  dell'errore  di  misurazione  accertato in sede di verifica del
gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni
di  un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo
al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora
il  tipo  di  guasto  o  di  rottura  non  consenta  di  rilevare  la
percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i
consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a
quello  ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso,
il cliente puo' comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi
documentali  che  dimostrino,  con  riferimento al periodo oggetto di
ricostruzione,  eventuali  variazioni  del  profilo  dei suoi consumi
rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente.
    11.2  L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei
consumi   e   la   documentazione  giustificativa  di  tale  importo,
comprensiva  delle modalita' di determinazione del momento del guasto
o  della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della
metodologia  di  stima utilizzata, devono essere resi noti al cliente
prima  dell'eventuale  sostituzione  del  gruppo  di misura guasto e,
salvo  documentabili  ragioni  tecniche,  non  piu' tardi di due mesi
dalla  data di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Nel
caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di
misura,  tale  sostituzione  puo'  avvenire  soltanto con il consenso
scritto  del  cliente  che,  presa visione dei consumi registrati dal
gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.
    11.3  Il  cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della
comunicazione  scritta  dei risultati della ricostruzione dei consumi
da  parte  dell'esercente  per  presentare  le  proprie  osservazioni
scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei
consumi effettuata dall'esercente.
    11.4  Nelle  more  della risoluzione di una controversia relativa
alla  ricostruzione  dei consumi non puo' essere sospesa la fornitura
dell'energia  elettrica  al  cliente  per  il  debito  relativo  alla
ricostruzione dei consumi.