Articolo 12
                          Criteri generali
    Il  cliente  e'  tenuto al pagamento della bolletta nei termini e
con   le   modalita'  stabilite  dall'esercente.  In  deroga  a  tale
previsione,  il  cliente,  nei  casi  e  con  le  modalita' di cui al
successivo  articolo  13,  puo'  pagare i corrispettivi dovuti per la
fornitura di energia elettrica attraverso rate successive.