Articolo 13 Casi e modalita' di rateizzazione 13.1 A seguito di espressa richiesta del cliente, l'esercente e' tenuto ad offrire al cliente medesimo la possibilita' di rateizzare i corrispettivi dovuti per la fornitura di energia elettrica nei seguenti casi: a) per i clienti vincolati domestici qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio; b) per i clienti vincolati non domestici con lettura del gruppo di misura annuale, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al duecentocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio; c) per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura. 13.2 La rateizzazione puo' essere richiesta solo per corrispettivi il cui importo superi lire cinquantamila. 13.3 La richiesta di rateizzazione dei corrispettivi effettuata dal cliente deve essere formulata con le modalita' indicate nella bolletta dall'esercente ed entro il termine fissato per il pagamento della medesima bolletta. In assenza di richiesta di rateizzazione dei corrispettivi entro tale termine, il cliente perde il diritto alla rateizzazione. 13.4 Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate del Tasso Ufficiale di Sconto calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta. 13.5 Le modalita' e i tempi con cui effettuare la rateizzazione dei corrispettivi sono concordati tra le parti. L'informazione sulla possibilita' di ottenere una rateizzazione deve essere fornita al cliente interessato sulla bolletta relativa al pagamento rateizzabile.