Articolo 13
                  Casi e modalita' di rateizzazione
    13.1  A seguito di espressa richiesta del cliente, l'esercente e'
tenuto ad offrire al cliente medesimo la possibilita' di rateizzare i
corrispettivi  dovuti  per  la  fornitura  di  energia  elettrica nei
seguenti casi:
      a)  per  i  clienti  vincolati domestici qualora la bolletta di
conguaglio  sia  superiore  al centocinquanta per cento dell'addebito
medio   delle  bollette  in  acconto  ricevute  successivamente  alla
precedente bolletta di conguaglio;
      b) per i clienti vincolati non domestici con lettura del gruppo
di misura annuale, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al
duecentocinquanta  per  cento  dell'addebito  medio delle bollette in
acconto   ricevute   successivamente   alla  precedente  bolletta  di
conguaglio;
      c)  per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento
del  gruppo  di  misura  per  causa  non imputabile al cliente, venga
richiesto  il  pagamento  di corrispettivi per consumi non registrati
dal gruppo di misura.
    13.2   La   rateizzazione   puo'   essere   richiesta   solo  per
corrispettivi il cui importo superi lire cinquantamila.
    13.3  La  richiesta di rateizzazione dei corrispettivi effettuata
dal  cliente  deve  essere  formulata con le modalita' indicate nella
bolletta  dall'esercente ed entro il termine fissato per il pagamento
della medesima bolletta. In assenza di richiesta di rateizzazione dei
corrispettivi  entro  tale  termine, il cliente perde il diritto alla
rateizzazione.
    13.4  Le  somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate del
Tasso  Ufficiale  di  Sconto  calcolato  dal  giorno  di scadenza del
termine fissato per il pagamento della bolletta.
    13.5  Le  modalita' e i tempi con cui effettuare la rateizzazione
dei  corrispettivi sono concordati tra le parti. L'informazione sulla
possibilita'  di  ottenere  una  rateizzazione deve essere fornita al
cliente    interessato   sulla   bolletta   relativa   al   pagamento
rateizzabile.