Articolo 14
              Condizioni applicabili a tutti i clienti
    14.1  E'  facolta' dell'esercente richiedere al cliente, all'atto
della  stipulazione  del  contratto di fornitura, il versamento di un
deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia. In ogni
caso,  l'esercente  non  puo'  richiedere  al  cliente alcuna somma a
titolo di anticipo sui consumi.
    14.2  Il  deposito  cauzionale  deve essere restituito al momento
della cessazione degli effetti del contratto di fornitura, maggiorato
in base al tasso di interesse legale.
    14.3  Sono  considerate forme di garanzia equivalenti al deposito
cauzionale  anche  altri  strumenti  che assicurino l'esercente circa
l'esatto adempimento da parte del cliente.
    14.4  Al  cliente  non  puo'  essere  sospesa la fornitura per un
debito  il  cui  valore  sia  inferiore  o pari a quello del deposito
cauzionale versato, ovvero a quello di equivalente forma di garanzia.
In tal caso, l'esercente puo' trattenere la somma versata e fatturare
nuovamente  l'ammontare  corrispondente  al deposito cauzionale nella
bolletta successiva.
    14.5  Al  momento della cessazione degli effetti del contratto di
fornitura,  al  cliente,  per  ottenere  la restituzione del deposito
cauzionale,  non  puo' essere richiesto di presentare alcun documento
attestante l'avvenuto versamento.