Articolo 14 Condizioni applicabili a tutti i clienti 14.1 E' facolta' dell'esercente richiedere al cliente, all'atto della stipulazione del contratto di fornitura, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia. In ogni caso, l'esercente non puo' richiedere al cliente alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi. 14.2 Il deposito cauzionale deve essere restituito al momento della cessazione degli effetti del contratto di fornitura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. 14.3 Sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale anche altri strumenti che assicurino l'esercente circa l'esatto adempimento da parte del cliente. 14.4 Al cliente non puo' essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato, ovvero a quello di equivalente forma di garanzia. In tal caso, l'esercente puo' trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva. 14.5 Al momento della cessazione degli effetti del contratto di fornitura, al cliente, per ottenere la restituzione del deposito cauzionale, non puo' essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento.