Articolo 17 Obblighi di informazione 17.1 L'esercente e' tenuto ad informare tutti i clienti sulle modalita' e sulle procedure di reclamo dall'esercente stesso predisposte. 17.2 Per i clienti nuovi, le informazioni di cui al comma precedente devono essere fornite all'atto della stipulazione del contratto di fornitura.