Articolo 17
                      Obblighi di informazione
    17.1  L'esercente  e'  tenuto  ad informare tutti i clienti sulle
modalita'   e   sulle  procedure  di  reclamo  dall'esercente  stesso
predisposte.
    17.2  Per  i  clienti  nuovi,  le  informazioni  di  cui al comma
precedente  devono  essere  fornite  all'atto  della stipulazione del
contratto di fornitura.