Articolo 18 Modalita' e procedure di reclamo 18.1 L'esercente deve rendere disponibile al cliente un modulo prestampato per l'inoltro del reclamo. Il modulo e' consegnato al cliente all'atto della stipulazione del contratto di fornitura e ogniqualvolta ne faccia richiesta. Il modulo riporta le indicazioni sulle modalita' di inoltro, nonche' sulle procedure di ricevimento e di riscontro del reclamo adottate dall'esercente. 18.2 E' ammessa la possibilita' per il cliente di inoltrare reclamo con ogni altro mezzo utile alla comunicazione con l'esercente. 18.3 Il reclamo in forma scritta deve essere sempre consentito dall'esercente, ai sensi del titolo III, paragrafi 1 e 2 della direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 43 del 22 febbraio 1994. 18.4 Le modalita' e le procedure di reclamo devono tenere conto delle esigenze degli anziani e dei disabili.