Articolo 18
                  Modalita' e procedure di reclamo
    18.1  L'esercente  deve  rendere disponibile al cliente un modulo
prestampato  per  l'inoltro  del  reclamo. Il modulo e' consegnato al
cliente  all'atto  della  stipulazione  del  contratto di fornitura e
ogniqualvolta  ne  faccia richiesta. Il modulo riporta le indicazioni
sulle  modalita' di inoltro, nonche' sulle procedure di ricevimento e
di riscontro del reclamo adottate dall'esercente.
    18.2  E'  ammessa  la  possibilita'  per  il cliente di inoltrare
reclamo   con   ogni   altro   mezzo  utile  alla  comunicazione  con
l'esercente.
    18.3  Il  reclamo  in forma scritta deve essere sempre consentito
dall'esercente,  ai  sensi  del  titolo  III,  paragrafi  1 e 2 della
direttiva  sui  principi  dell'erogazione  dei  servizi  pubblici del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 43 del 22 febbraio 1994.
    18.4  Le  modalita' e le procedure di reclamo devono tenere conto
delle esigenze degli anziani e dei disabili.