Articolo 19 Disposizioni transitorie Per i clienti con contratti di fornitura in essere al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva: a) gli esercenti devono comunicare con adeguate modalita' le forme di garanzia da essi previste; b) gli esercenti possono trattenere le somme versate dai clienti come anticipo sui consumi a titolo di deposito cauzionale, effettuando i relativi conguagli; c) qualora i conguagli previsti alla lettera b) debbano essere versati dal cliente all'esercente, tali conguagli sono effettuati in due rate annuali; d) qualora i conguagli previsti alla lettera b) debbano essere versati dall'esercente all'utente, tali conguagli sono effettuati entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente direttiva; e) nei casi di clienti vincolati domestici con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito delle bollette, gli esercenti sono tenuti a restituire la somma versata dal cliente come anticipo entro un periodo massimo di duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente direttiva.