Articolo 19
                      Disposizioni transitorie
    Per  i  clienti  con  contratti di fornitura in essere al momento
dell'entrata in vigore della presente direttiva:
      a)  gli  esercenti  devono comunicare con adeguate modalita' le
forme di garanzia da essi previste;
      b)  gli  esercenti  possono  trattenere  le  somme  versate dai
clienti  come  anticipo  sui consumi a titolo di deposito cauzionale,
effettuando i relativi conguagli;
      c)  qualora i conguagli previsti alla lettera b) debbano essere
versati  dal cliente all'esercente, tali conguagli sono effettuati in
due rate annuali;
      d)  qualora i conguagli previsti alla lettera b) debbano essere
versati  dall'esercente  all'utente,  tali  conguagli sono effettuati
entro  duecentoquaranta  giorni dall'entrata in vigore della presente
direttiva;
      e)  nei  casi di clienti vincolati domestici con domiciliazione
bancaria, postale o su carta di credito delle bollette, gli esercenti
sono  tenuti  a restituire la somma versata dal cliente come anticipo
entro  un  periodo massimo di duecentoquaranta giorni dall'entrata in
vigore della presente direttiva.