Articolo 2 Oggetto ed ambito di applicazione 2.1 La presente direttiva definisce condizioni di fornitura dell'energia elettrica minime inderogabili, che possono essere soltanto migliorate dagli esercenti nel rispetto del principio di non discriminazione fra i clienti. 2.2 La direttiva medesima si applica ai rapporti di fornitura di energia elettrica tra gli esercenti ed i loro clienti, esclusi i clienti alimentati in alta tensione, nonche' quelli che utilizzano l'energia elettrica per fini di pubblica illuminazione.