Articolo 2
                  Oggetto ed ambito di applicazione
    2.1  La  presente  direttiva  definisce  condizioni  di fornitura
dell'energia   elettrica  minime  inderogabili,  che  possono  essere
soltanto migliorate dagli esercenti nel rispetto del principio di non
discriminazione fra i clienti.
    2.2  La direttiva medesima si applica ai rapporti di fornitura di
energia  elettrica  tra  gli  esercenti  ed i loro clienti, esclusi i
clienti  alimentati  in  alta tensione, nonche' quelli che utilizzano
l'energia elettrica per fini di pubblica illuminazione.