Articolo 3 Lettura del gruppo di misura 3.1 Gli esercenti sono tenuti ad effettuare: a) almeno una volta l'anno, il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW; b) almeno una volta al mese, il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW. 3.2 Gli esercenti, relativamente ai clienti con periodicita' di lettura annuale, sono tenuti a rendere disponibile ai clienti medesimi una modalita' di autolettura dei consumi. 3.3 Gli esercenti che non rendano disponibile al cliente una modalita' di autolettura dei consumi sono tenuti ad effettuare il tentativo di lettura del gruppo di misura almeno due volte l'anno. Sono esclusi dall'osservanza di tale obbligo gli esercenti che ricorrano alla telelettura del gruppo di misura, limitatamente ai clienti per i quali la telelettura viene utilizzata. 3.4 L'autolettura e' valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente rispetto ai consumi storici del cliente stesso. Gli esercenti sono tenuti a comunicare al cliente l'invalidita' dell'autolettura effettuata. 3.5 Per i clienti vincolati nuovi con lettura annuale, gli esercenti, trascorsi sei mesi dalla data di stipulazione del contratto di fornitura, sono tenuti ad effettuare un tentativo di lettura aggiuntivo, oppure ad inviare al cliente vincolato nuovo una apposita comunicazione, invitandolo ad utilizzare l'autolettura al fine di consentire la corretta fatturazione.