Articolo 3
                    Lettura del gruppo di misura
    3.1 Gli esercenti sono tenuti ad effettuare:
      a)  almeno una volta l'anno, il tentativo di lettura del gruppo
di  misura  installato  presso i clienti con potenza contrattualmente
impegnata fino a 30 kW;
      b) almeno una volta al mese, il tentativo di lettura del gruppo
di  misura  installato  presso i clienti con potenza contrattualmente
impegnata superiore a 30 kW.
    3.2  Gli  esercenti, relativamente ai clienti con periodicita' di
lettura  annuale,  sono  tenuti  a  rendere  disponibile  ai  clienti
medesimi una modalita' di autolettura dei consumi.
    3.3  Gli  esercenti  che  non  rendano disponibile al cliente una
modalita'  di  autolettura  dei  consumi sono tenuti ad effettuare il
tentativo  di  lettura  del gruppo di misura almeno due volte l'anno.
Sono  esclusi  dall'osservanza  di  tale  obbligo  gli  esercenti che
ricorrano  alla  telelettura  del  gruppo di misura, limitatamente ai
clienti per i quali la telelettura viene utilizzata.
    3.4  L'autolettura e' valida ai fini della fatturazione, salvo il
caso  di  non  verosimiglianza  statistica  del  dato  comunicato dal
cliente rispetto ai consumi storici del cliente stesso. Gli esercenti
sono  tenuti  a  comunicare al cliente l'invalidita' dell'autolettura
effettuata.
    3.5  Per  i  clienti  vincolati  nuovi  con  lettura annuale, gli
esercenti,   trascorsi  sei  mesi  dalla  data  di  stipulazione  del
contratto  di  fornitura,  sono  tenuti ad effettuare un tentativo di
lettura  aggiuntivo, oppure ad inviare al cliente vincolato nuovo una
apposita  comunicazione,  invitandolo  ad utilizzare l'autolettura al
fine di consentire la corretta fatturazione.