Articolo 5 Modalita' di calcolo dei consumi 5.1 La fatturazione puo' avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dall'esercente sulla base dei consumi storici del cliente. 5.2 Per i clienti vincolati nuovi, la prima fatturazione in acconto si effettua sulla base dei consumi che l'esercente ritiene possano essere attribuiti al cliente in relazione a quanto dichiarato dal cliente stesso in ordine alla destinazione d'uso dell'energia elettrica, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate ad elettricita' e, nel caso di cliente vincolato domestico, al numero dei componenti la sua famiglia. 5.3 Ciascun esercente deve rendere note ai propri clienti le modalita' di calcolo dei consumi presunti per la fatturazione in acconto. Tali modalita' devono ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati. La revisione della funzione dei consumi storici del cliente deve essere effettuata dall'esercente sulla base delle letture o autoletture del gruppo di misura. 5.4 Eventuali variazioni tariffarie devono essere imputate su base giornaliera e limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo alla data della loro entrata in vigore, secondo quanto stabilito dalle disposizioni finali del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1999. 5.5 Eventuali conguagli a favore del cliente devono essere effettuati sulla prima bolletta emessa successivamente al riconoscimento dell'errore da parte dell'esercente.