Articolo 5
                  Modalita' di calcolo dei consumi
    5.1   La  fatturazione  puo'  avvenire  sulla  base  dei  consumi
presunti,  stimati  dall'esercente sulla base dei consumi storici del
cliente.
    5.2  Per  i  clienti  vincolati  nuovi,  la prima fatturazione in
acconto  si  effettua  sulla base dei consumi che l'esercente ritiene
possano essere attribuiti al cliente in relazione a quanto dichiarato
dal  cliente  stesso  in  ordine alla destinazione d'uso dell'energia
elettrica,  al  numero  ed  al  tipo di apparecchiature alimentate ad
elettricita'  e,  nel  caso di cliente vincolato domestico, al numero
dei componenti la sua famiglia.
    5.3  Ciascun  esercente  deve  rendere  note ai propri clienti le
modalita'  di  calcolo  dei  consumi  presunti per la fatturazione in
acconto.  Tali  modalita' devono ridurre al minimo lo scostamento tra
consumi  effettivi e consumi stimati. La revisione della funzione dei
consumi  storici  del  cliente  deve essere effettuata dall'esercente
sulla base delle letture o autoletture del gruppo di misura.
    5.4  Eventuali  variazioni  tariffarie  devono essere imputate su
base  giornaliera  e limitatamente ai consumi attribuibili al periodo
successivo  alla  data  della  loro entrata in vigore, secondo quanto
stabilito  dalle  disposizioni  finali del provvedimento del Comitato
interministeriale  dei  prezzi  19 dicembre  1990,  n. 45, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale,  n. 302 del 29 dicembre
1999.
    5.5  Eventuali  conguagli  a  favore  del  cliente  devono essere
effettuati   sulla   prima   bolletta   emessa   successivamente   al
riconoscimento dell'errore da parte dell'esercente.