Articolo 7 Interessi di mora in caso di ritardato o mancato pagamento della bolletta 7.1 Il cliente e' tenuto al pagamento della bolletta nel termine in essa indicato. Qualora il cliente non rispetti tale termine, l'esercente puo' richiedere al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato del tre e mezzo per cento. 7.2 Il cliente vincolato domestico buon pagatore e' tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo. 7.3 L'esercente puo' richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta. Non e' in ogni caso ammessa la richiesta di risarcimento di eventuali danni ulteriori.