Articolo 7
          Interessi di mora in caso di ritardato o mancato
                      pagamento della bolletta
    7.1  Il cliente e' tenuto al pagamento della bolletta nel termine
in  essa  indicato.  Qualora  il  cliente  non rispetti tale termine,
l'esercente   puo'   richiedere   al   cliente   medesimo,  oltre  al
corrispettivo  dovuto,  la  corresponsione  degli  interessi  di mora
calcolati   su   base   annua   e   pari   al   Tasso   Ufficiale  di
Sconto maggiorato del tre e mezzo per cento.
    7.2  Il  cliente  vincolato  domestico buon pagatore e' tenuto al
pagamento  del  solo  interesse  legale  per  i primi dieci giorni di
ritardo.
    7.3  L'esercente puo' richiedere il pagamento delle spese postali
relative  al  sollecito  di  pagamento della bolletta. Non e' in ogni
caso   ammessa  la  richiesta  di  risarcimento  di  eventuali  danni
ulteriori.