Articolo 8 Modalita' e tempi di sospensione della fornitura 8.1 L'esercente, nel caso di mora del cliente, invia a quest'ultimo una comunicazione scritta a mezzo di raccomandata indicante il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento, le modalita' di comunicazione dell'adempimento stesso all'esercente ed i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di energia elettrica potra' essere sospesa. Detta comunicazione ha valore di costituzione in mora. 8.2 L'esercente non puo' sospendere la fornitura al cliente in assenza della comunicazione scritta di cui al comma precedente. 8.3 La sospensione della fornitura non potra' essere effettuata nei seguenti casi: a) quando, pur essendo scaduto il termine per il pagamento della bolletta, il pagamento del corrispettivo sia comunque effettuato e comunicato all'esercente nei termini e con le modalita' indicate dall'esercente stesso ma non sia stato ancora trasmesso a quest'ultimo per causa non imputabile al cliente; b) in caso di mancato pagamento di corrispettivi in misura inferiore od eguale all'ammontare del deposito cauzionale; c) in caso di mancato pagamento di corrispettivi per servizi di pubblica utilita' diversi dalla fornitura di energia elettrica, quando questa sia erogata da un esercente multiservizio; d) durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato o i giorni festivi; e) in caso di fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento di apparati di cura; f) per fattispecie previste in modo non dettagliato nel contratto di fornitura ed esposte per formulazioni generali; g) in presenza di reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura, inoltrato nelle forme, modi e tempi previsti dall'esercente e comunicati al cliente secondo le modalita' stabilite ai sensi dall'articolo 18 della presente direttiva; h) in caso di mancata sottoscrizione del contratto di fornitura. 8.4 In deroga a quanto stabilito dal comma 8.2 del presente articolo, l'esercente puo' sospendere la fornitura anche senza preavviso nei seguenti casi: a) per cause oggettive di pericolo; b) per appropriazione fraudolenta di energia elettrica, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta. 8.5 L'esercente, nel caso di sospensione per morosita', puo' richiedere al cliente il pagamento del contributo per disattivazione e riattivazione della fornitura di energia elettrica, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni.