Articolo 8
          Modalita' e tempi di sospensione della fornitura
    8.1   L'esercente,   nel  caso  di  mora  del  cliente,  invia  a
quest'ultimo  una  comunicazione  scritta  a  mezzo  di  raccomandata
indicante  il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento, le
modalita' di comunicazione dell'adempimento stesso all'esercente ed i
tempi  entro  i  quali,  in costanza di mora, la fornitura di energia
elettrica  potra'  essere  sospesa.  Detta comunicazione ha valore di
costituzione in mora.
    8.2  L'esercente  non  puo' sospendere la fornitura al cliente in
assenza della comunicazione scritta di cui al comma precedente.
    8.3  La  sospensione della fornitura non potra' essere effettuata
nei seguenti casi:
      a)  quando,  pur  essendo  scaduto  il termine per il pagamento
della   bolletta,   il   pagamento  del  corrispettivo  sia  comunque
effettuato  e comunicato all'esercente nei termini e con le modalita'
indicate  dall'esercente  stesso  ma non sia stato ancora trasmesso a
quest'ultimo per causa non imputabile al cliente;
      b)  in  caso  di  mancato  pagamento di corrispettivi in misura
inferiore od eguale all'ammontare del deposito cauzionale;
      c) in caso di mancato pagamento di corrispettivi per servizi di
pubblica  utilita'  diversi  dalla  fornitura  di  energia elettrica,
quando questa sia erogata da un esercente multiservizio;
      d)  durante  i  giorni  indicati  come  festivi  dal calendario
comune,  i  giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato o i
giorni festivi;
      e)  in caso di fornitura di energia elettrica necessaria per il
funzionamento di apparati di cura;
      f)  per  fattispecie  previste  in  modo  non  dettagliato  nel
contratto di fornitura ed esposte per formulazioni generali;
      g)  in presenza di reclamo scritto, relativo alla ricostruzione
dei  consumi  a  seguito  di  malfunzionamento  del gruppo di misura,
inoltrato  nelle  forme,  modi  e  tempi  previsti  dall'esercente  e
comunicati  al  cliente  secondo  le  modalita'  stabilite  ai  sensi
dall'articolo 18 della presente direttiva;
      h)   in   caso  di  mancata  sottoscrizione  del  contratto  di
fornitura.
    8.4  In  deroga  a  quanto  stabilito  dal comma 8.2 del presente
articolo,  l'esercente  puo'  sospendere  la  fornitura  anche  senza
preavviso nei seguenti casi:
      a) per cause oggettive di pericolo;
      b)  per  appropriazione  fraudolenta  di energia elettrica, ivi
compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per
mancato pagamento della bolletta.
    8.5  L'esercente,  nel  caso  di  sospensione per morosita', puo'
richiedere  al cliente il pagamento del contributo per disattivazione
e  riattivazione della fornitura di energia elettrica, nel limite del
costo sostenuto per tali operazioni.