Articolo 9
                      Ricostruzione dei consumi
    Qualora  il  gruppo  di  misura  installato  presso il cliente, a
seguito  di  verifica  effettuata  dall'esercente  su  richiesta  del
cliente   medesimo,   ovvero   di   ordinari   controlli   effettuati
dall'esercente,  evidenzi  un  errore, in eccesso o in difetto, nella
registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa
tecnica  vigente,  l'esercente procede alla ricostruzione dei consumi
registrati   erroneamente   ed   alla   determinazione  del  relativo
conguaglio,  dandone adeguata informazione al cliente interessato, al
quale  deve essere consegnata copia del relativo verbale compilato al
termine della verifica dal personale preposto.