Articolo 9 Ricostruzione dei consumi Qualora il gruppo di misura installato presso il cliente, a seguito di verifica effettuata dall'esercente su richiesta del cliente medesimo, ovvero di ordinari controlli effettuati dall'esercente, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente, l'esercente procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata informazione al cliente interessato, al quale deve essere consegnata copia del relativo verbale compilato al termine della verifica dal personale preposto.