Articolo 16 Appuntamenti personalizzati 16.1 L'esercente e' tenuto a fissare, qualora l'utente lo richieda, un appuntamento personalizzato per l'effettuazione dell'intervento di esecuzione delle prestazioni di cui agli articoli 6, 8, 9 e 10. 16.2 Al momento di fissare un appuntamento personalizzato di cui al comma precedente, l'esercente e' tenuto a comunicare all'utente interessato che, in caso di mancato rispetto di tale appuntamento, e' dovuto un indennizzo automatico in sostituzione di quello dovuto in caso di mancato rispetto del livello specifico di qualita' corrispondente alla prestazione richiesta. Articolo 17 Grado di rispetto degli appuntamenti con l'utente 17.1 Il grado di rispetto degli appuntamenti con l'utente e' la percentuale di appuntamenti per i quali l'esercente ha rispettato la fascia di puntualita' concordata con l'utente. 17.2 Il grado di rispetto degli appuntamenti con l'utente si applica solo ai sopralluoghi effettuati ai fini dell'esecuzione della prestazione di cui all'articolo 4.