Articolo 16
                     Appuntamenti personalizzati
    16.1  L'esercente  e'  tenuto  a  fissare,  qualora  l'utente  lo
richieda,   un   appuntamento   personalizzato   per  l'effettuazione
dell'intervento  di esecuzione delle prestazioni di cui agli articoli
6, 8, 9 e 10.
    16.2  Al momento di fissare un appuntamento personalizzato di cui
al  comma  precedente,  l'esercente e' tenuto a comunicare all'utente
interessato che, in caso di mancato rispetto di tale appuntamento, e'
dovuto  un  indennizzo automatico in sostituzione di quello dovuto in
caso   di   mancato   rispetto  del  livello  specifico  di  qualita'
corrispondente alla prestazione richiesta.
                             Articolo 17
          Grado di rispetto degli appuntamenti con l'utente
    17.1  Il  grado di rispetto degli appuntamenti con l'utente e' la
percentuale  di appuntamenti per i quali l'esercente ha rispettato la
fascia di puntualita' concordata con l'utente.
    17.2  Il  grado  di  rispetto  degli appuntamenti con l'utente si
applica solo ai sopralluoghi effettuati ai fini dell'esecuzione della
prestazione di cui all'articolo 4.