Articolo 18 Computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita' 18.1 Il tempo per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita' comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi che non richiedono la presenza dell'utente. 18.2 Il tempo per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita' comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi che richiedono la presenza dell'utente e per i quali l'utente non abbia richiesto un appuntamento personalizzato. 18.3 Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita', sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo che richiede la presenza dell'utente, il tempo per l'esecuzione di dette prestazioni decorre da: a) la data fissata per l'effettuazione del sopralluogo, qualora l'appuntamento sia personalizzato; b) la nuova data concordata per l'effettuazione del sopralluogo, qualora il sopralluogo medesimo non venga effettuato nella data concordata con l'utente per una delle cause indicate dall'articolo 23, lettere a) e b), e si sia dovuto concordare una nuova data per l'effettuazione del sopralluogo. 18.4 Nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 siano necessari lavori da realizzarsi a cura dell'utente e tali lavori siano stati tutti indicati nel preventivo di cui agli articoli 4 e 5, il tempo per l'effettuazione di dette prestazioni decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori. 18.5 Nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita' siano necessari atti di terzi, il tempo per l'esecuzione di dette prestazioni non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti. 18.6 Nel caso in cui l'utente richieda un appuntamento personalizzato di cui all'articolo 16, comma 16.1, il tempo di esecuzione della prestazione non deve essere computato.