Articolo 18
          Computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni
         soggette a livelli specifici e generali di qualita'
    18.1  Il  tempo  per  l'esecuzione  delle  prestazioni soggette a
livelli  specifici e generali di qualita' comprende i tempi necessari
per  l'effettuazione  di eventuali sopralluoghi che non richiedono la
presenza dell'utente.
    18.2  Il  tempo  per  l'esecuzione  delle  prestazioni soggette a
livelli  specifici e generali di qualita' comprende i tempi necessari
per  l'effettuazione  di  eventuali  sopralluoghi  che  richiedono la
presenza  dell'utente  e  per i quali l'utente non abbia richiesto un
appuntamento personalizzato.
    18.3  Nel  caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni
soggette  a  livelli specifici e generali di qualita', sia necessaria
l'effettuazione   di   un   sopralluogo   che  richiede  la  presenza
dell'utente,  il  tempo per l'esecuzione di dette prestazioni decorre
da:
      a) la data fissata per l'effettuazione del sopralluogo, qualora
l'appuntamento sia personalizzato;
      b) la   nuova   data   concordata   per   l'effettuazione   del
sopralluogo,  qualora  il  sopralluogo  medesimo non venga effettuato
nella  data  concordata  con  l'utente  per  una delle cause indicate
dall'articolo  23,  lettere  a)  e b), e si sia dovuto concordare una
nuova data per l'effettuazione del sopralluogo.
    18.4  Nel  caso  in cui per l'esecuzione delle prestazioni di cui
agli  articoli  6, 7 e 8 siano necessari lavori da realizzarsi a cura
dell'utente  e  tali lavori siano stati tutti indicati nel preventivo
di  cui  agli  articoli  4 e 5, il tempo per l'effettuazione di dette
prestazioni  decorre  dalla  data di comunicazione di ultimazione dei
lavori.
    18.5  Nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni soggette
a  livelli  specifici  e generali di qualita' siano necessari atti di
terzi,  il  tempo per l'esecuzione di dette prestazioni non comprende
il tempo per l'ottenimento di tali atti.
    18.6   Nel   caso   in  cui  l'utente  richieda  un  appuntamento
personalizzato  di  cui  all'articolo  16,  comma  16.1,  il tempo di
esecuzione della prestazione non deve essere computato.